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Sentenza — n. 25787/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid waiver by defense counsel and subsequent loss of interest in custody measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the waiver signed by the defense counsel lacked the client's special power of attorney and was ineffective. Furthermore, the appeal became moot as the defendant had already been transferred from prison custody to electronic monitoring. Consequently, the appeal was rejected without a ruling on the merits of the custody measure arguments.

Regesto Legislator

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Art. 275 cod. proc. pen.; Art. 276 cod. proc. pen.: A waiver of a cassation appeal by defense counsel without the suspect's special power of attorney is invalid, and an appeal becomes inadmissible if the underlying interest ceases to exist due to a change in the coercive measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
invalid waiver of appeal special power of attorney cessation of interest coercive measure change inadmissible cassation appeal guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275 cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen.
Art. 276 cod. proc. pen.
art. 275 cod.proc.pen
Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIILLO FRANCESCO (RINUNCIANTE) nato a CROTONE il 25/01/1984 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7.12.2023 il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Riillo Francesco avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.11.2023 gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo a) (art. 589 bis comma 1 e 6 ultimo comma e 589 ter cod.pen. per il quale era stato arrestato in flagranza procedendosi in stato di libertà anche per l'imputazione di cui al capo b) (art. 186 comma 7 C.d.S.).

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen. Si assume che nella specie la motivazione adottata dal Tribunale del riesame a sostegno dell'applicazione della custodia cautelare in carcere non é sufficiente, fondandosi esclusivamente sull'abitualità del ricorrente ad abusare di sostanze alcoliche e sull'inidoneità del tutto astratta degli arresti domiciliari a contenerlo data la facilità con cui la misura richiesta potrebbe essere elusa. Non può in particolare negarsi l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte.

4. Con atto in data 22.3.2024 la difesa dell'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che non può essere ritenuta efficace la rinuncia al ricorso presentata dagli Avv. Pezzoni e Bertani, in qualità di difensori di fiducia di Riillo Francesco, atteso che l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto tuttavia di procura speciale, non può esplicare il suo effetto posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (vedi tra le ultime Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663).

Va altresì rilevato che l'odierno ricorrente, a seguito dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.2.2024, risulta sottoposto non più alla misura della custodia cautelare in carcere bensì alla misura degli arresti domicìliari con il presidio del braccialetto elettronico. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in difetto di una sostanziale soccombenza del ricorrente, al quale nessun addebito possa muoversi per il successivo venir meno dell'interesse, alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione non deve seguire alcuna condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese