Sentenza — n. 25773/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI difensori di Faraldi Gianmario interpongono ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., con cui è stata disposta la revoca della patente di guida. 1.2. Con l'unico motivo sollevato, deducono la nullità della sentenza per omessa motivazione rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, evidenziando le circostanze che rendono la condotta del prevenuto meritevole dell'applicazione della meno afflittiva sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 589-bis cod. pen; Sentenza — n. 25773/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., con cui è stata disposta la revoca della patente di guida. 1.2. Con l'unico motivo sollevato, deducono la nullità della sentenza per omessa motivazione rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, evidenziando le circostanze che rendono la condotta del prevenuto meritevole dell'applicazione della meno afflittiva sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARALDI GIANMARIO nato a TROPEA il 30/11/1971 avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette~e conclusioni del PG 1t /e1 e u=4., ~v, \ ) C-t/3rd v A e Le41-.3-1, 002- ..ArC+2- cci 1.50/G1-44, et 944
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I difensori di Faraldi Gianmario interpongono ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., con cui è stata disposta la revoca della patente di guida. 1.2. Con l'unico motivo sollevato, deducono la nullità della sentenza per omessa motivazione rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, evidenziando le circostanze che rendono la condotta del prevenuto meritevole dell'applicazione della meno afflittiva sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
3. Il ricorso è fondato. Con la sentenza n. 88 del 2019, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Ciò implica il venir meno dell'automatismo applicativo dell'indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concreta fattispecie in esame.
Anche secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis Fabio, Rv. 283022).
Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale risulta essere stato del tutto omesso. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Milano, diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio sui punto al Tribunale di Milano diversa persona fisica. C