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Sentenza — n. 25760/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25760/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25760/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BASILICATA LUIGI nato a POLLENA TROCCHIA il 31/03/1968 KABOURI HICHAM nato a RUFFANO il 11/07/1975 PIZZOLANTE PIERPAOLO nato a MAGLIE il 12/01/1990 RAINO DONATO ANGELO nato a TAVIANO il 04/03/1967 SHEHA3 ALTIN nato il 26/12/1979 URSO NICOLO' nato a GAGLIANO DEL CAPO il 11/05/1998 ESSER SASCHA PATRICK nato il 05/10/1988 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 240-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 545- bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25760/2024 — snpen · Corte di Cassazione: soltanto sulla avvenuta rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli oggetto di concordato. Nel merito, richiamate le ragioni dell'appello, si sottolinea avere i decidenti trascurato che il valore dei beni confiscati è sicuramente superiore al ritenuto profitto delle attività illecite, che alcuni beni erano stati - del tutto legittimamente - acquistati cronologicamente prima della prima delle contestazioni e che si sarebbe dovuto mettere in condizione di interloquire la moglie e la figlia dell'imputato, proprietarie di alcuni beni confiscati, siccome terzi estranei in buona fede, che non hanno avuto la possibilità di intervenire. Quanto alla confisca del denaro, non sussisterebbero le condizioni di cui all'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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danno patrimoniale procurato con astuzia confisca dei beni espropriazione abusiva revoca del trasferimento patrimoniale dissipazione dei beni impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
1.La Corte di appello di Lecce il 20 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p.
artt. 240-bis cod. pen
Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 240-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In primo luogo, per non avere i decidenti motivato circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che, invece, vanno ad uno ad uno, spiegati, come precisato - anche - da Sez.
art. 545- bis cod. proc. pen
Ladislao Massari, del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione dell'art. 545- bis cod. proc. pen., applicabile nel caso di specie ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, quindi, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BASILICATA LUIGI nato a POLLENA TROCCHIA il 31/03/1968 KABOURI HICHAM nato a RUFFANO il 11/07/1975 PIZZOLANTE PIERPAOLO nato a MAGLIE il 12/01/1990 RAINO DONATO ANGELO nato a TAVIANO il 04/03/1967 SHEHA3 ALTIN nato il 26/12/1979 URSO NICOLO' nato a GAGLIANO DEL CAPO il 11/05/1998 ESSER SASCHA PATRICK nato il 05/10/1988 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Lecce il 20 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecceill 13 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Luigi Basilicata (detto Gigi), Hicham Kabouri, Pierpaolo Pizzolante, Donato Angelo Rainò (detto Donatello), Altin Shehaj, Nicolò Urso e Sasha Patrick Esser responsabili della violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannando ciascuno, riconosciute ai soli Basilicata e Kabouri, le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia,:etir)enéi; riconosciute a Pizzolante, Shehaj, Urso ed Esser le attenuanti generiche (prevalenti sulle aggravanti quanto a Pizzolante, Rizzo e Urso) ed esclusa la recidiva quanto a Rainò, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza Luigi Basilicata, Hicham Kabouri, Pierpaolo Pizzolante, Donato Angelo Rainò, Altin Shehaj, Nicolò Urso e Sasha Patrick Esser, tramite separati ricorsi curati dai rispettivi Difensori.

3. Nell'interesse di Luigi Basilicata sono stati presentati due ricorsi, uno dell'Avv. Michele Russo, del Foro di Noia, ed uno dell'Avv. Salvatore Impradice, del Foro di Napoli.

4. Il ricorso dell'Avv. Russo è affidato a due motivi con i quali si denunzia violazione di legge. 4.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc: pen., non avendo i decidenti verificato la ricorrenza di ragioni che imponessero l'immediato proscioglimento dell'imputato, così venendo meno al proprio ruolo. 4.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Il motivo di appello con cui si censurava la confisca non avrebbe risentito della rinuncia parziale ai motivi di impugnazione; in ogni caso, la confisca c.d. allargata si presenta priva di motivazione, rammentandosi che si era sostenuta da parte della Difesa nell'appello la legittimità dell'acquisto di alcune case mobili in un campeggio in Cilento; ed il provvedimento ablativo sarebbe illegittimo, non essendo state messe in grado di partecipare la moglie e la figlia dell'interessato, Maria Giulia Palma ed Ilaria Basilicata, proprietarie di alcuni beni confiscati.5.

Il ricorso dell'Avv. Impradice, sempre nell'interesse di Luigi Basilicata, premessa l'affermazione circa la ricorribilità del provvedimento ablatorio, lamenta la illegittimità della confisca, sia diretta che per equivalente, dei beni ritenuti nella disponibilità dell'imputato per violazione di legge (art. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990) e per mancanza totale di motivazione. Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, si segnala che la confisca era estranea all'accordo raggiunto tra le parti, che sarebbe errata la quantificazione dei beni, siccome eccedente rispetto alla somma che si ritiene essere profitto del reato, che, comunque, è illegittima la confisca, nei termini in cui disposta, del denaro, che non è profitto dell'attività illecita posta in essere, e che difetta la esplicitazione delle ragioni per cui si ritiene ingiustificata la provenienza del denaro e sproporzionata la quantità rispetto al reddito dell'imputato e alla sua effettiva attività economica.

Sarebbe illegittima ed erronea la motivazione in tema di confisca, incentrata (p.

4) soltanto sulla avvenuta rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli oggetto di concordato. Nel merito, richiamate le ragioni dell'appello, si sottolinea avere i decidenti trascurato che il valore dei beni confiscati è sicuramente superiore al ritenuto profitto delle attività illecite, che alcuni beni erano stati - del tutto legittimamente - acquistati cronologicamente prima della prima delle contestazioni e che si sarebbe dovuto mettere in condizione di interloquire la moglie e la figlia dell'imputato, proprietarie di alcuni beni confiscati, siccome terzi estranei in buona fede, che non hanno avuto la possibilità di intervenire. Quanto alla confisca del denaro, non sussisterebbero le condizioni di cui all'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990.

6. Hicham Kabouri (con l'Avv. Simone Viva, del Foro di Lecce) si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge. 6.1. In primo luogo, per non avere i decidenti motivato circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 6.2. Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che, invece, vanno ad uno ad uno, spiegati, come precisato - anche - da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, 5, Rv. 271830.

7. Il ricorso nell'interesse di Pierpaolo Pizzolante (con l'Avv. Ladislao Massari, del Foro di Brindisi) è affidato a due motivi, 7.1. Con il primo si censura la mancata valutazione in sentenza circa la riconoscibilità nel caso di specie del comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 7.2. Con il secondo si deduce la omessa riduzione quantitativa di pena sugli aumenti in continuazione per effetto del riconoscimento in grado di appello delle circostanze attenuanti generiche, così discostandosi la Corte territoriale dal recente insegnamento della S.C. (Sez. 3, n. 23302 del 28/04/2023, Avdurami).

8. Donato Angelo Rainò (con l'Avv. Ezio Garzia, del Foro di Lecce) propone un unico motivo con cui si duole circa la mancata verifica da parte dei giudici di merito in ordine alla necessità di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e di controllo sulla legalità della pena applicata.

9. Anche Altin Shehaj (con l'Avv. Stefano Stefanelli, del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con cui denunzia la violazione degli artt. 129, 192 e 599-bis cod. proc. pen., per essere la sentenza priva di motivazione, anche circa la ricorrenza di cause che impongono l'immediato proscioglimento dell'imputato.

10. Nicolò Urso (con gli Avvocati Simone Viva e Biagio Palannà, entrambi del Foro di Lecce) deduce due motivi lamentando con entrambi violazione di legge. 10.1. In primo luogo, per non avere la sentenza motivato circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 10.2. Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che invece vanno spiegati, come precisato - anche - da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, S, Rv. 271830.

11. Infine, Sasha Patrick Esser (con l'Avv. Ladislao Massari, del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione dell'art. 545- bis cod. proc. pen., applicabile nel caso di specie ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, essendo stata preclusa - secondo la Difesa - all'imputato la possibilità di richiedere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva. Infatti nessun avviso, pur obbligatorio, sarebbe stato dato all'imputato, dopo la riduzione di pena che ha consentito - astrattamente - il ricorso all'istituto, da parte della Corte territoriale, così non rispettandosi le "linee guida" elaborate dalla Corte di appello di Torino. Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l'annullamento della sentenza.12. Il P.G. della S.C., nella requisitoria del 27 febbraio 2024 1 ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 1.1. Si è infatti proceduto nel caso di specie con il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicchè ogni questione ulteriore rispetto a quelle specificamente oggetto di statuizione di riforma in appello, inclusa quella relativa alla confisca, è stata oggetto di rinunzia espressa. 1.2. Quanto alla problematica posta nell'interesse di Sasha Patrick Esser (motivo unico) in tema di corretta applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., ha già - condivisibilmente - precisato Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D, 285412, che «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva»; il principio, peraltro, è stato di recente ribadito, negli esatti termini, da Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710.

2. Essendo, quindi, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese