Italian Court dismisses appeal against detention review order, upholding prison custody over electronic monitoring due to high recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Vincenzo Montauro's appeal against the Catania Review Tribunal's refusal to replace his prison detention with electronic home arrest. The defendant argued the tribunal ignored his specific request for a bracelet, but the court found the review judge implicitly rejected all non-custodial measures due to the defendant's high recidivism risk and the severity of the drug trafficking charge. Consequently, the decision stands because the review judge's explicit reasoning on the inadequacy of home arrest automatically excludes the use of electronic monitoring tools.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3-bis c.p.p.; Art. 275-bis c.p.p.: When a review tribunal explicitly deems home arrest inadequate due to high recidivism risk, this pronouncement implicitly excludes the use of electronic monitoring devices, relieving the judge of the specific duty to justify the absolute proportionality of the electronic measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTAURO VINCENZO nato a CATANIA il 03/05/1985 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Catania, pronunziando ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 18 gennaio 2024 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Vincenzo Montauro avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., il 14 luglio 2023 ha respinto la richiesta difensiva del 12 luglio 2023 di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in corso di esecuzione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, addebitato all'imputato, con altra meno afflittiva.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge. Sarebbe stato violato l'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.: l'imputato, infatti, aveva richiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con apposizione del meccanismo di controllo elettronico (c.d. "braccialetto") ma il Tribunale per il riesame ha - si sottolinea, erroneamente - dato atto che la richiesta era di sostituzione con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in tal modo non rispondendo alla richiesta difensiva, "quasi come si trattasse di un provvedimento copia e incolla riferito ad altro soggetto" (v. p. 2 del ricorso).
Si lamenta la mancata corrispondenza nel provvedimento tra chiesto (nell'originaria istanza e nell'atto di appello) e pronunziato (da parte del Tribunale per il riesame). Si censura difetto di motivazione, sottolineando che, come precisato da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01, «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico».
Il ricorrente, in definitiva, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 22 febbraio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con memoria del 13 marzo 2024 il Difensore ha insistìkper l'accoglimento dell'impugnazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.
2. La motivazione del Collegio per il riesame va letta, secondo regola generale, unitamente a quella del giudice di primo grado, che nell'ordinanza del 14 luglio 2023 ha espressamente ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari in ragione dell'elevato rischio di recidiva, desunto, non irragionevolmente, dalla quantità di pena irrogata all'esito del processo di primo grado (cinque anni e otto mesi di reclusione), dai molteplici e gravi precedenti dell'imputato e dalla obiettiva gravità del fatto (trasporto di 7 kg di marijuana), ritenuto indicativo di collegamenti con circuiti criminali di rilievo.
L'ordinanza impugnata, come segnalato nel ricorso, alla p. 1 richiama, in effetti imprecisamente, un "obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria" ma subito dopo, all'ultima riga di p. 1, dà atto che la richiesta ha ad oggetto la concessione degli arresti donniciliari. Nel merito, il Tribunale per il riesame spiega (alle pp. 2-3) perché ritenga indispensabile allo stato attuale la misura carceraria: deve, in conseguenza, farsi applicazione del principio secondo il quale «Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, v. già Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv.
Rv. 270463). La pronunzia, quindi, diversamente da quanto osservato in maniera critica dal ricorrente, non si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 («In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico»), poiché esclude la idoneità in sé nel caso di specie degli arresti al domicilio, sia senza sia con strumenti elettronici di controllo. 3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t