Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25087/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the seized money was not confiscated in the first-instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the first-instance judgment did not order the confiscation of the seized sum of €6,974.80, despite the applicant's claim that it should have been confiscated as proceeds of crime. The Court reasoned that since the money was not explicitly included in the confiscation order, the applicant's request lacked a legal object. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged violation of the law regarding the money's destination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 240 c.p.; Art. 616 c.p.: An appeal is inadmissible if the contested provision does not order the specific measure sought by the applicant, rendering the claim devoid of any object.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal confiscation order proceeds of crime lack of object seized money Cassation procedure legal object confisca penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240, comma 1, cod. pen.
Sarebbe stato violato, infatti, sia l'art. 240, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Mancando l'oggetto della pretesa del ricorrente, il quale potrà eventualmente rivolgersi ai giudice dell'esecuzione (art. 676, comma 1, cod. proc. pen.), l'impugnazione non può che essere dichiarata inammissibile.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Lecce con sentenza del 6 novembre 2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Gianluca Melendugno, in relazione ai reati allo stesso addebitati di detenzione a fine di cessione di cocaina, qualificata come violazione del comma 5 dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
a Gianluca Melendugno, in relazione ai reati allo stesso addebitati di detenzione a fine di cessione di cocaina, qualificata come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce con sentenza del 6 novembre 2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 240 c.p
3, si legge che «ai sensi degli artt. 240 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELENDUGNO GIANLUCA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 25/11/1977 avverso la sentenza del 06/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG dott. Lugi Giordano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 G.i.p. del Tribunale di Lecce con sentenza del 6 novembre 2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Gianluca Melendugno, in relazione ai reati allo stesso addebitati di detenzione a fine di cessione di cocaina, qualificata come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A dell'editto), e di detenzione illegale di arma da sparo clandestina (capo B), fatti entrambi contestati come commessi il 7 luglio 2023, con la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, la pena concordata con il Pubblico Ministero; ha inoltre disposto «la confisca e la distruzione di quanto in sequestro» (così il dispositivo; in motivazione, alla p. 3, si legge che «ai sensi degli artt. 240 c.p. e 87, comma 4, D.P.R. 309/90 deve essere disposta la confisca e la distruzione dello stupefacente e del materiale in sequestro»).

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge. Sarebbe stato violato, infatti, sia l'art. 240, comma 1, cod. pen. sia il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in relazione alla destinazione della somma di denaro di euro 6.974,80, sequestrata all'imputato in occasione della perquisizione personale e domiciliare da parte della polizia giudiziaria il 7 luglio 2023. Richiamati più precedenti di legittimità, sia a Sezioni unite che a Sezioni semplici, stimati pertinenti, sottolineato che la originaria contestazione elevata dal Pubblico Ministero è stata riqualificata in quella di violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che non vi è motivazione alcuna circa il disposto sequestro del denaro e che manca il nesso di pertinenzialità tra il reato addebitato all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 6 febbraio 2024, rilevata la mancanza assoluta di motivazione circa la confisca del denaro, richiamato il precedente di legittimità di Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 («In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto' o "prezzo" del reato») ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione.

Ponendo a confronto la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata con il contenuto de! decreto di sequestro del P.M. dell'8 luglio 2023 (ove si elencano le cose oggetto di cautela reale: telefono, denaro, pistola, contenitore di plastica anche tipo ovetti "kinder", agenda, apparecchio elettronico per rilevare le frequenze), risulta che il denaro non è stato oggetto di confisca. Del resto, il denaro non può ritenersi ricompreso nella dicitura di "materiale" che si rinviene alla p. 3 della decisione. Mancando l'oggetto della pretesa del ricorrente, il quale potrà eventualmente rivolgersi ai giudice dell'esecuzione (art. 676, comma 1, cod. proc. pen.), l'impugnazione non può che essere dichiarata inammissibile.

5. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto dei Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell