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Sentenza — n. 25086/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls driving license suspension duration due to lack of judicial justification for maximum penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the duration of the driver's license suspension, remanding the case for retrial. The appellant argued that the maximum two-year penalty was applied without justification despite no accident occurring and a prior six-month suspension by the Prefect. The court ruled that the trial judge failed to provide specific reasons for selecting the maximum duration, violating the principle that such measures require explicit motivation when deviating from the minimum statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992; In cases of driving under the influence where the maximum statutory penalty is imposed, the sentencing judge must provide explicit justification for the duration, as the mere coincidence with the maximum does not satisfy the requirement of reasoned decision-making.

Parole chiave

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driving under influence license suspension duration lack of judicial motivation administrative penalty sentencing discretion statutory minimum and maximum remand for retrial guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992
a Rupert Jake Richard, imputato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett.
Art. 125 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Pescara con sentenza del 14 dicembre 2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Critostofaro
Si richiama, stimandolo pertinente, il precedente di Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Critostofaro, non mass.
Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir
Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi
già, tra le altre, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv.
Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti
252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv.
Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani
237470; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv.
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUPERT JAKE RICHARD nato il 10/08/1968 avverso la sentenza del 18/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 G.i.p. del Tribunale di Pescara con sentenza del 14 dicembre 2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Rupert Jake Richard, imputato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2 sexies, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 26 aprile 2023, in ora notturna, la pena concordata con il Pubblico Ministero; il Giudice ha anche disposto la sospensione della patente di guida per due anni.

2. Ricorre per la cassazione del provvedimento l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 125 cod. proc. pen.) in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria - si sottolinea, aggiunta a penna alla sentenza dattiloscritta - nella misura massima edittale, in mancanza di qualsiasi motivazione, trascurando che il Prefetto aveva già disposto tale misura per la durata di mesi sei (si allega all'impugnazione decreto prefettizio) e che nessun incidente si è verificato nel caso di specie né nessun danno è stato registrato. Si richiama, stimandolo pertinente, il precedente di Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Critostofaro, non mass. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 21 febbraio 2024 ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria. 4.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. La sentenza impugnata, infatti, non spiega in alcun modo la scelta della durata della misura della sospensione della patente di guida. Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992, la durata di due anni potrebbe in astratto essere la misura minima (ove il veicolo appartenga a terzi: forbice da due a quattro anni) ovvero quella massima (se il veicolo appartenga all'imputato: da un minimo di un anno ad un massimo di due); ma, risultando nel caso di specie l'appartenenza all'imputato del veicolo (dall'accesso agli atti, consentito, atteso il tipo di vizio denunziato: tra le numerose, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), la sanzione è stata in effetti fissata, come denunziato dal ricorrente, nel massimo, senza alcuna giustificazione.Il Tribunale, così facendo, si è discostato dal consolidato principio di diritto secondo il quale «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)» (Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir, Rv. 279635-02; nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395). 5.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Pescara.

6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Pescara, in diver