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Sentenza — n. 24603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against GIP's rejection of forensic expert request as inadmissible under strict procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed the GIP's order rejecting a request for a joint forensic examination regarding a death, arguing the decision was arbitrary and outside legal limits. The Court held that such orders are final and unappealable under the principle of taxativity of remedies in criminal procedure. Consequently, the appeal was declared inadmissible because no legal remedy exists to challenge the GIP's decision on the admissibility of the incident probatorio.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: In criminal proceedings, orders by the GIP admitting or rejecting a request for incident probatorio are unappealable due to the principle of taxativity of remedies; appeals against such decisions are inadmissible.

Parole chiave

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incidente probatorio giudice indagini preliminari tassatività rimedi ricorso Cassazione inammissibilità ricorso perizia collegiale procedimento penale indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 611 c.p.p.
Art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Deducendo quali motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co.
art. 611 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi
Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv.
Sez. 2, n. 2683 del 12/06/1991, Licata
Sez. 6, n. 3484 del 28/10/1991, Parigi
Sez. 5, n. 49030 del 2017, Palmeri
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIENAnei confronti di: BELTRANO ENZO nato a COSENZA il 21/03/1964 CALOSI GUIDO nato a SIENA il 22/02/1988 GABRIELE GUIDO nato a ORTONA il 13/05/1983 PRIORE PAOLO nato a POTENZA il 08/07/1981 LATINI LINDA nato a POGGIBONSI il 23/09/1994 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc Gen. Aldo Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammssibile il ricorso e degli Avv.

Massimo Zizzari nell'interesse di Priore Paolo e dell'Avv. Mascia D'Antona per Calosi Guido che hanno chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il GIP del Tribunale di Siena con il provvedimento impugnato rigettava la richiesta di incidente probatorio avanzata dal locale Pubblico ministero in data 19 febbraio 2024 motivata dal richiedente con la necessità dello svolgimento di una perizia collegiale, con uno specialista medico legale ed uno specialista di medicina interna in relazione alle cause del decesso di Buccichini Maria nell'ambito del pro- cedimento penale NRGNR 3924/2023 a carico di Beltrano Enzo, Calosi Guido, Ga- briele Guido, Priore Paolo e Latina Linda.

Il GIP riteneva che la perizia collegiale sarebbe espletata su documentazione e, quindi, diversamente da quanto opinato dal PM richiedente, non richiederebbe particolari esami o accertamenti e non determinerebbe una sospensione superiore a 60 giorni. Gli atti, dunque, venivano restituiti al GUP.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena. Deducendo quali motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. che il GIP abbia esercitato un potere pur legittimo ma al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dall'or- dinamento processuale, al di là di ogni ragionevole limite, la motivazione assente del provvedimento impugnato o comunque solo apparente e la mancanza di altro rimedio idoneo al rimuovere il provvedimento giudiziale, frutto di sviamento di potere è fonte di pregiudizio altrimenti insanabile per le parti. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato ritenendolo abnorme.

3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere che in tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che interven- gono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (cfr. Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260590, in una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'ordinanza con cui il Gip aveva ammesso l'inci- dente probatorio); ed è consolidato il principio secondo cui è inammissibile il ri- corso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari accoglie o rigetta la richiesta di incidente probatorio delle parti (Sez. 2 1, n. 2683 del 12/06/1991, Licata, Rv. 187678); per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione è da considerare inoppugnabile il provvedimento con cui il Gip accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta del c.d. incidente probatorio (Sez. 6, n. 3484 del 28/10/1991, dep. 1992, Parigi, Rv. 189051).

Tale principio è stato ribadito da Sez. 5 n. 49030 del 2017, Palmeri, Rv. 271776-01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordi- nanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inam- missibile la richiesta di incidente probatorio. Deve, inoltre, escludersi che si tratti di decisione abnorme, trattandosi di un provvedimento che non si pone al di fuori dal sistema processuale e che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, né determina la stasi del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara ina