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Sentenza — n. 24593/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24593/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza con la quale il 31 ottobre 2023 è stata applicata dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania a carico (anche) di Alessandro ROSSELLO la misura cautelare della custodia in carcere per la fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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articolo 274 c.p; Sentenza — n. 24593/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ROSSELLO Alessandro, il quale ha avanzato tre motivi di ricorso, tutti incentrati sul profilo delle esigenze cautelari. Con il primo deduce vizio motivazionale per avere il Tribunale omesso di motivare sulla ricorrenza di esigenze cautelari, altresì in violazione dell'art.292 lett.c) e c) bis cod.proc.pen. con riferimento al decorso di circa quattro anni dai fatti, se non con motivazione apparente e reiterativa degli argomenti del primo giudice e in assenza di una puntuale verifica della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari da salvaguardare.

Parole chiave

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pericolo di traffico di stupefacenti attività criminosa partecipazione al reato altri reati aiuto all'evasione di detenuti reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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articolo 274 c.p
47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO ALESSANDRO nato a CATANIA il 12/08/1997 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza con la quale il 31 ottobre 2023 è stata applicata dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania a carico (anche) di Alessandro ROSSELLO la misura cautelare della custodia in carcere per la fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. In particolare, il ROSSELLO, come confermato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato di avere partecipato ad un'associazione promossa e diretta da CONDORELLI Angelo e da questi organizzata insieme ad altri soggetti, tra cui DRAGO Orazio e GIRONE Sebastiano Marcello, che gestiva una piazza di spaccio presso il quartiere Librino in Via Grimaldi 10 in Catania. 2.1 La partecipazione di Rossello Alessandro è stata accertata, in termini di gravità indiziaria, in considerazione del ruolo di pusher e di vedetta rivestito all'interno del sodalizio, sotto le direttive dei coordinatori l'attività di spaccio, sulla base di una serie di attività di indagine costituite dalle video riprese dell'area in cui veniva svolto lo spaccio dello stupefacente, dall'attività di osservazione realizzata dagli appartenenti alla polizia giudiziaria, nonché dalle intercettazioni ambientali che indicavano la costante presenza del ROSSELLO sul luogo di spaccio mentre operava, in unione con altri pusher, sotto le direttive di soggetti in posizione di sovra ordinazione (in particolare del Girone) ai quali riconosceva un potere gerarchico, condividendo l'utilizzo di un linguaggio criptico e allusivo per indicare i vari tipi di stupefacente, sottraendosi al contempo alla misura restrittiva degli arresti domiciliari. 2.2 Con riferimento alle esigenze cautelari, al di là della presunzione di doppia adeguatezza riconducibile all'art.275 comma 3 cod.proc.pen., il Tribunale del riesame poneva in rilievo la sistematica attività di spaccio realizzata dal ricorrente all'interno del sodalizio criminoso, la perfetta compenetrazione nel modus operandi del sodalizio e sotto il profilo personalistico la ricorrenza di precedenti penali specifici, nonché di carichi pendenti per il delitto di evasione che poneva in essere anche in coincidenza dell'attività illecita monitorata.

Quanto al tempo trascorso dalla perpetrazione dei reati per cui era stata emessa la cautela, escludeva la rilevanza del così detto tempo silente, in quanto l'attività organizzata era proseguita quantomeno fino all'anno 2021, epoca in cui erano stati operati nuovi arresti, taluni dei sodali risultavano ancora in contatto e nell'area adiacente al luogo di spaccio era stato predisposto un cancello in ferro, manovrabile solo dall'interno per precludere l'accesso alle forze dell'ordine. Ad escludere ancora un giudizio di adeguatezza di misura diversa dalla custodia in carcere deponeva altresì la circostanza che l'attività di spaccio era eseguita tra l'altro sotto l'androne adiacente l'abitazione del Rossello, circostanza che rendeva impraticabile l'opzione di una detenzione domestica.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ROSSELLO Alessandro, il quale ha avanzato tre motivi di ricorso, tutti incentrati sul profilo delle esigenze cautelari. Con il primo deduce vizio motivazionale per avere il Tribunale omesso di motivare sulla ricorrenza di esigenze cautelari, altresì in violazione dell'art.292 lett.c) e c) bis cod.proc.pen. con riferimento al decorso di circa quattro anni dai fatti, se non con motivazione apparente e reiterativa degli argomenti del primo giudice e in assenza di una puntuale verifica della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari da salvaguardare.

Con una seconda articolazione deduce inosservanza dell'obbligo di motivare in punto di tempo trascorso tra l'attività illecita di cui ai gravi indizi di colpevolezza rispetto alla data di adozione della misura cautelare. Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per non avere l'ordinanza impugnata rispettato i principi offerti dal giudice delle leggi sulla presunzione di adeguatezza della misura custodiale in relazione ai delitti indicati dall'art.275 comma 3 cod.proc.pen., omettendo di procedere a una verifica aggiornata dei presupposti della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, le quali risulterebbero derivare esclusivamente dalla gravità del reato, in assenza di un effettivo accertamento in concreto del pericolo di recidivazione in una prospettiva ravvicinata se non imminente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso in punto di sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'adozione della misura cautelare in carcere. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa.

Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'aver posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, ultima parte, operante con riferimento al capo 1) d'incolpazione, ma anche in considerazione del ritenuto attuale inserimento di ROSSELLO Alessandro in circuiti criminali legati al traffico di stupefacenti e del pericolo di recidiva desunto da diversi precedenti anche specifici, oltre che in materia di evasione.

Il giudice del riesame ha infatti rispettato i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzione in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. (motivo 3) evidenziando le ragioni da cui ha desunta una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con il settore del narco traffico, reiterazione di condotte criminose della stessa specie) ma, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice (motivi 1 e 2), evidenziando come la misura sia stata emessa dopo circa due anni dall'epoca in cui la struttura associativa era ancora operante sulla base delle indicazioni della nota di PG depositata alla fine dell'anno 2021, secondo la quale la piazza di spaccio, in cui il ROSSELLO era operativo, era ancora attiva, tanto che era stato installato un nuovo cancello per ostacolare l'accesso agli operatori di polizia giudiziaria.

In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, 24/04/2018, Ruggerini, Rv.273674.01; Sez.5, 29/11/2018, Avolio, Rv.277242.01; Sez.5, n.12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991).

2. In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, attività di spaccio continuativa, precedenti per evasione ostativi all'adozione di misura cautelare domiciliare, domicilio collocato in prossimità del luogo di spaccio), costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione dei collegamenti posseduti dal ricorrente con il mondo del narcotraffico che sono stati ritenuti fronteggiabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, con la misura cautelare applicata.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa il ricorrente va a condannato al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. 3.1 Poiché dalla presente decisione non consegue la rirnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen