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Sentenza — n. 24590/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on confiscation but remands expulsion order for social danger assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal regarding the confiscation of seized funds, finding the lower court's reasoning on financial disproportion sufficient. However, the Court remanded the expulsion order to the trial court because the lower judgment failed to explicitly assess the foreigner's concrete social danger as required by law. The decision establishes that while confiscation can be upheld based on financial disparity, expulsion orders for foreigners strictly require a specific judicial evaluation of social danger.

Regesto Legislator

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Art. 86 D.P.R. 309/90; Art. 240 bis cod. pen.: The failure to assess concrete social danger for expulsion orders constitutes a ground for cassation appeal, requiring remand for evaluation, whereas confiscation based on financial disproportion may be upheld if logically motivated.

Parole chiave

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confiscation of proceeds expulsion order social danger assessment foreigner criminal liability remand for evaluation confisca penale detenzione di stupefacenti privazione illegittima della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 86 D.P.R. 309/90
Art. 240 bis cod. pen.
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposi- zione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.U, n.21368 del 26/09/2019, Savin
sez.6, n.17516 del 23 Marzo 2018, Kotherja
sez.4, 16.2.2019, PG contro Attash Mustapha
sez.3, 17.12.2018, PG/EI Ghazzani
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOVACI ENEA CUI 06TQJLA nato il 22/06/2005 avverso la sentenza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione ai sensi dell'art.86 dPR 309/90.

RITENUTO IN FATTO

1.KOVACI Enea, CUI 06TCRA, ricorre, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Rimini ha appli- cato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione ad ipotesi di cui agli art. 73 comma 1 Dpr 309/90, disponendo altresì l'espulsione del ricorrente a pena espiata ai sensi dell'art.86 Dpr 309/90 e la confisca del denaro sequestrato in ragione della sproporzione delle utilità rispetto ai redditi dichiarati.

2. Il KOVACI deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art.186 Dpr309/90 per mancata valutazione in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza nonché in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro non ricorrendo ipotesi di perti- nenzialità rispetto al fatto reato, trattandosi di contestazione relativa alla mera detenzione di stupefacente, né potendosi riconoscere alla somma sequestrata il carattere di profitto del reato, né potendosi ricorrere alla fattispecie di confisca ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. ed art.85 Dpr 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso di KOVACI Enea risultano infondati e vanno rigettati.

2. Con riferimento alla misura di sicurezza della confisca, che integra sta- tuizione suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione (sez.U, n.21368 del 26/09/2019, Savin), il ri- corso è infondato, in quanto nella sentenza impugnata si prospetta la manifesta sproporzione tra gli importi detenuti dal ricorrente e i redditi dichiarati ai fini delle imposte, in presenza di imputato dichiaratosi disoccupato, nullatenente, privo di reddito il quale, al contempo, non ha fornito ragioni plausibili sulla provenienza dell'importo e pertanto risultano logicamente e congruamente motivati i presup- posti per l'adozione della misura di sicurezza con riferimento alla confisca per spro- porzione di cui all'art.240 bis cod.pen.

3. In relazione poi all'ordine di espulsione a pena espiata, peraltro am- missibile trattandosi di patteggiamento allargato (sez.6, n.17516 del 23 Marzo 2018,Kotherja, Rv.272905), va evidenziato in via preliminare come in tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposi- zione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di ese- cuzione (sez.4, 16.2.2019, PG contro Attash Mustapha, Rv.276255; sez.3, 17.12.2018, PG/EI Ghazzani Rv.275530). 3.1 Ciò premesso in ordine alla proponibilità del motivo di ricorso, lo stesso si appalesa infondato, in quanto il giudice del patteggiamento ha fornito adeguata motivazione sul requisito della pericolosità sociale del prevenuto, evidenziando le caratteristiche del reato, la insidiosità della condotta, il numero delle dosi ricavabili dallo stupefacente sequestrato e il collegamento del reo con ambienti criminali dediti all'attività di narco traffico.

4. Va pertanto rigettato il ricorso proposto da KOVACI Enea, il quale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 marzo 2024 Il Con