Sentenza — n. 24571/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marco Mangione in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n 285 siccome estinto per esito positivo della messa alla prova e ha determinato il periodo di sospensione della patente di guida in anni tre.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 168 ter cod. pen, art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 24571/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186 comma 2 lett. c) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n 285 siccome estinto per esito positivo della messa alla prova e ha determinato il periodo di sospensione della patente di guida in anni tre.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGIONE MARCO nato a BOLLATE il 09/03/1991 avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria con trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marco Mangione in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.
c) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n 285 siccome estinto per esito positivo della messa alla prova e ha determinato il periodo di sospensione della patente di guida in anni tre.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 168 ter cod. pen., e 224 comma 3 CdS, per avere il G.I.P. disposto la sospensione della patente di guida.
3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria con trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza 4. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione ha già chiarito che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria previste dalla legge, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.S.. in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.S., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348;
Sez. 4, n. 39107 dell'8/07/2016, Rossini, Rv. 267608).
5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione relative alla sanzione amministrativa accessoria, da eliminarsi in questa sede. Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Milano per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza. Deciso in Roma il 14 maggio 2024 Il Consiglier estensore Il Presidente Anna R;i Frances i iam