Sentenza — n. 24101/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Nalli Andrea interpone ricorso avverso la sentenza di di cui all'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano per il reato di cui all'art.589-bis cod. pen., sollevando tre motivi, tra loro collegati, con cui deduce mancanza di motivazione in riferimento alla disposta sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, che risulta vieppiù contraddittoria ed illogica ove si consideri che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che l'esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità - avendo il Giudice sostituito in tal senso la pena inflitta - riverberebbe conseguenze favorevoli all'imputato in ordine alle sanzioni amministrative accessorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24101/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano per il reato di cui all'art.589-bis cod. pen., sollevando tre motivi, tra loro collegati, con cui deduce mancanza di motivazione in riferimento alla disposta sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, che risulta vieppiù contraddittoria ed illogica ove si consideri che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che l'esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità - avendo il Giudice sostituito in tal senso la pena inflitta - riverberebbe conseguenze favorevoli all'imputato in ordine alle sanzioni amministrative accessorie.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NALLI ANDREA nato a ORISTANO il 14/06/1998 avverso la sentenza del 13/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ORISTANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lyvs_ lette~e conclusioni del PG k4 \t, tz-iez. evc-- A'1 S' C c..›.• Attt t (Aj VtC
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Nalli Andrea interpone ricorso avverso la sentenza di di cui all'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano per il reato di cui all'art.589-bis cod. pen., sollevando tre motivi, tra loro collegati, con cui deduce mancanza di motivazione in riferimento alla disposta sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, che risulta vieppiù contraddittoria ed illogica ove si consideri che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che l'esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità - avendo il Giudice sostituito in tal senso la pena inflitta - riverberebbe conseguenze favorevoli all'imputato in ordine alle sanzioni amministrative accessorie.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
3. Il ricorso è fondato con riguardo al dedotto profilo riguardante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Ciò implica il venir meno dell'automatismo applicativo dell'indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concreta fattispecie in esame.
Anche secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis Fabio, Rv. 283022).
Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale risulta essere stato del tutto omesso, derivandone che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Oristano, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano, in diversa persona fisica. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere este