Sentenza — n. 24093/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Barcellona P.G. per avere ritenuto assorbita la detenzione della marijuana in quella della cocaina, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato e revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 168 cod. pen; Sentenza — n. 24093/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il precedente - concernente un fatto commesso il 24/10/2019, per il quale gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena - era un reato contravvenzionale, rispetto al quale il prevenuto aveva riportato solo una pena pecuniaria che, cumulata a quella irrogata nel presente giudizio, non supera i termini di cui all'art. 163 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio neppure in ragione del precedente indicato al n. 2 del casellario giudiziale, perché la sentenza ivi indicata è divenuta definitiva il 02/11/2020, né per i fatti di reato accertati con i provvedimenti indicati ai nn. 3 e 4 del casellario (entrambi relativi a decreti penali di condanna senza concessione del beneficio).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO SANTINO nato a MESSINA il 02/12/1972 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Li' udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Barcellona P.G. per avere ritenuto assorbita la detenzione della marijuana in quella della cocaina, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato e revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduce violazione di legge per errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163, 168 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen. Il reato cui fa riferimento la sentenza impugnata - relativo ad una condanna ad anni 4 e mesi 2 di reclusione, commesso in Stromboli il 29/08/2020 - afferisce ad un fatto successivo a quello del presente procedimento, sicché non costituisce un precedente.
Il precedente - concernente un fatto commesso il 24/10/2019, per il quale gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena - era un reato contravvenzionale, rispetto al quale il prevenuto aveva riportato solo una pena pecuniaria che, cumulata a quella irrogata nel presente giudizio, non supera i termini di cui all'art. 163 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio neppure in ragione del precedente indicato al n. 2 del casellario giudiziale, perché la sentenza ivi indicata è divenuta definitiva il 02/11/2020, né per i fatti di reato accertati con i provvedimenti indicati ai nn. 3 e 4 del casellario (entrambi relativi a decreti penali di condanna senza concessione del beneficio).
3. In data 08/02/2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. Alessandro Trovato che insiste nelle ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. La revoca della sospensione condizionale della pena è disciplinata dall'art. 168 cod. pen. che prevede diverse ipotesi di revoca alle quali, nel disporla, il Giudice di merito, deve necessariamente fare riferimento. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è, sul punto, del tutto carente, essendosi la Corte di merito limitata ad un generico riferimento ai "precedenti", senza affatto circostanziarli e senza illustrare l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel concederla. Si tratta di una motivazione apparente la quale rientra, al pari della mancanza assoluta di motivazione, nella nozione di violazione di legge, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla questione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 22 febbra