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Sentenza — n. 23054/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses revision request where acquittal on document concealment does not contradict conviction on false tax deductions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23054/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luigi Pettinelli's appeal against the lower court's dismissal of his revision request. Pettinelli argued that his acquittal for failing to deliver accounting books was incompatible with his prior conviction for evading taxes by listing non-existent expenses. The court held that the two convictions involved distinct factual conduct: one regarding the lack of evidence for document concealment and the other regarding the specific act of falsely declaring expenses, which are not logically contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; The concept of incompatibility between final judgments requires an objective contradiction in the established historical facts, not merely a logical discrepancy in judicial evaluations, and acquittal on lack of evidence for document concealment does not preclude conviction for false tax declarations.

Parole chiave

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revisione penale inconciliabilità giudicati fatti storici evasione fiscale omessa consegna libri codice procedura penale sentenza irrevocabile elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La Corte d'Appello clí L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorc, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.
Art. 4 d.lgs n. 74/2000
Il difensore evidenzia che Pettinelli era stato condannato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs 74/2000 per avere evaso le imposte quale amministratore della GEF.IM srl per l'anno di imposta 2010 e assolto dal reato di cui all'art.
Art. 10 d.lgs n. 74/2000
Nel caso in esame, la Corte della revisione ha rilevato che nel processo in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs n.
art. 631 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorc, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016
deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni ( ex multis Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, •dep.
Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001
Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, dep.
Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015
È, infine, essenziale il requisito della inconciliabilità: il che sta a significare che la diversa ricostruzione del medesimo fatto deve pervenire ad approdi fra loro alternativi» (Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETTINELLI LUIGI nato a SENIGALLIA il 02/03/1960 avverso l'ordinanza del 05/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello clí L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630 lett. a), della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 16 luglio 2019, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza del 9 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2022, di condanna di Luigi Pettinelli, nella qualità di amministratore della GEF.IM, in ordine al delitto di cui all'art. 4 d.lgs n. 74/2000. Nella richiesta di revisione si era rappresentata l'inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della predetta sentenza di condanna con quelli stabiliti a fondamento di altra sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 6 dicembre 2021, irrevocabile il 22 aprile 2022, con cui Pettinelli era stato assolto in ordine al delitto di cui all'art. 10 d.lgs n. 74/2000.

2. Avverso l'ordinanza, Pettinelli, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge per avere la Corte di Appello escluso il contrasto di giudicati. Il difensore evidenzia che Pettinelli era stato condannato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs 74/2000 per avere evaso le imposte quale amministratore della GEF.IM srl per l'anno di imposta 2010 e assolto dal reato di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000 sul presupposto che egli avesse consegnato le medesime scritture contabili riferite all'anno di imposta 2010 a Roberto Ballottari: in relazione a tale anno di imposta - evidenzia il ricorrente- era nella impossibilità oggettiva di evadere le imposte, visto il subentro di altro legale rappresentate.

Proprio dalla formula assolutoria adottata "per non aver commesso il fatto", ovvero l'omessa consegna dei libri contabili, discendeva la inconciliabilità di tale pronuncia con quella di condanna, posto che non è possibile indicare elementi passivi inesistenti su scritture che non si posseggono e che erano state consegnate ad altro soggetto.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi Orsi, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.In linea generale, deve ribadirsi che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni ( ex multis Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, •dep. 2017, Mortola, Rv. 269757;

Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, dep. 2002, Pisano FC, Rv. 221098), né alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749). Con riguardo al concetto di inconciliabilità si è chiarito che "la sequenza normativamente imposta passa, dunque, attraverso una triplice, convergente disamina: occorre, anzitutto, che i fatti storici - vale a dire gli accadimenti materiali su cui si radica la nozione di "fatto" penalmente significativa sul versante del ne bis in idem: e cioè, azione od omissione, evento e nesso di causalità - siano gli stessi...; occorre, poi, che i fatti risultino "fondamentali" ai fini delle decisioni poste in comparazione, giacché ove mancasse il requisito della necessaria decisività, la diversa ricostruzione degli stessi fatti non potrebbe mai fungere da elemento "dirompente" rispetto alla "tenuta" intrinseca della decisione oggetto di revisione (a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., infatti, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.).

È, infine, essenziale il requisito della inconciliabilità: il che sta a significare che la diversa ricostruzione del medesimo fatto deve pervenire ad approdi fra loro alternativi» (Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162).

3. Nel caso in esame, la Corte della revisione ha rilevato che nel processo in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs n. 74/2000 Pettinelli era stato accusato, in concorso con Roberto Ballottari, in qualità di legali rappresentanti della società GEF.IM srl, il Pettinelli dal 29.12.2008 al 24.10.2014 e il Ballottari dal 24.10.2014 in poi, al fine di evadere le imposte, di avere occulfato gistmutto in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti relargv agli anni dal 2010 al 2015 di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Nella sentenza di assoluzione si era affermato che nessun addebito poteva essere mosso a Pettinelli, in guanto al momento della apertura della verifica fiscale non era più in possesso delle scritture contabili della GEF.IM srl, già consegnate a Ballottari. Il fatto accertato nella sentenza di assoluzione -ha proseguito la Corte- ovvero la mancata disponibilità da parte del ricorrente delle scritture contabili relative all'anno 2010 alla data di apertura della verifica fiscale, in quanto già consegnate al nuovo amministratore a lui subentrato, non era incompatibile ontologicamente con la condotta per la quale aveva riportato condanna definitiva, ovvero con la condotta consistita nella indicazione nelle dichiarazioni IRES e IVA per l'anno di imposta 2010 di elementi passivi inesistenti.

4. Il percorso argomentativo adottato non si presta alla censura articolata dal ricorrente. Il giudizio di piena compatibilità fra i fatti accertati con le due sentenze è coerente con i dati riportati e logico nelle inferenze dedotte. Invero i reati oggetto di contestazione nei due distinti processi nei confronti del Pettinelli, l'uno concluso con sentenza irrevocabile di condanna e l'altro concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, hanno ad oggetto condotte distinte e autonome, ovvero false indicazioni di passività inesistenti nelle dichiarazioni IRES e IVA per l'anno di imposta 2010 e occultamento o distruzione delle scritture contabili e dei documenti relativi a tale anno. Nella sentenza di assoluzione si è solo affermato che non vi era prova sufficiente che tale occultamento o distruzione, accertati nel corso della verifica fiscale del 2015 fosse da ricondurre al ricorrente e non all'amministratore che a lui era subentrato nell'anno 2014.

5. In conclusione, il giudizio di inammissibilità qui censurato è sostenuto da un adeguato ragionamento esplicativo della Corte territoriale. Il ricorrente, nel rilevare la illogicità della motivazione adottata, si appella ad una incompatibilità di accadimenti fattuali che, invece, per le ragioni già dette, è radicalmente insussistente.6. Al rigetto del ricorc, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Deciso il 4 aprile 2024 /