Cassation court dismisses conviction due to statute of limitations expiration, ruling the crime extinguished before judgment. The appeal is rejected because the offense expired. The court declares the crime extinguished by prescription, annulling the conviction without remittal. The defendant's arguments regarding lack of subjective elements are irrelevant. The court applies the principle that prescription bars prosecution regardless of procedural defects. The decision confirms the crime is no longer punishable. The ruling emphasizes the finality of the statute of limitations. The case highlights the importance of timely prosecution. The court rejects all appeals based on expired statutes. The outcome is a dismissal of the criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal, declaring the crime extinguished by the statute of limitations. The defendant argued for acquittal based on lack of subjective intent and insufficient grounds for leniency, but the prosecution contended the offense had expired. The court ruled that since the maximum prescription period of seven years and six months had passed before the judgment, the crime was no longer punishable, rendering all other procedural defects irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: When a crime is extinguished by prescription, the court must annul the conviction without remittal, as the statute of limitations bars prosecution regardless of any alleged procedural nullities or lack of subjective elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZERILLI ISIDORO nato a MARSALA il 27/10/1971 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo, il 18 ottobre 2022; ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Marsala il 18 maggio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Isidoro Zerilli responsabile della violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto contestato come commesso il 1° settembre 2015, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artr, 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, 192 cod. proc. pen. e 5 cod. pen. e difetto di motivazione per mancanza dei requisiti oggettivi per l'affermazione circa la sussistenza del reato contestato. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 43 cod. pen., sotto il profilo della omessa motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato. 2.3.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, nel contempo, di mancanza o insufficienza della motivazione quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si rammenta di avere invocato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. nella discussione all'esito del primo grado, di non avere ricevuto risposta da parte del Tribunale, di avere, quindi, svolto un puntuale motivo di appello al riguardo, disatteso dalla Corte territoriale con motivazione che si ritiene del tutto inadeguata, siccome ancorata solo alla tipologia astratta del reato - ragionamento che si stima manifestamente erroneo - e all'asserito rischio di danni per l'erario, danno che - tuttavia - non vi è stato poiché non è mai stata depositata istanza di liquidazione.
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso, inizialmente assegnato a Sez. 7, con ordinanza del 14 dicembre 2023, è stato restituito a Sez. 4 per la trattazione in udienza ordinaria.4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 25 gennaio ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
5. Il Difensore dell'imputato l con memoria dell'8 febbraio 2024, in linea principale, ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso e, in subordine, si è associato alla richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato \,co 01- ,eJ per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a sette anni e sei mesi (fatto: 1° settembre 2015 + 7 anni e 6 mesi = 1° marzo 2023; non risultano rinvii chiesti dalla Difesa). Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione; ciò con particolare riferimento alla esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. da parte della Corte territoriale con motivazione meramente apparente (cfr. pp. 4-5 della sentenza impugnata), mentre quella di primo grado tace sul punto.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente (il 10 marzo 2023) rispetto all'adozione della sentenza impugnata (che risale al 18 ottobre 2022). Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione", cioè semplice presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274), discende, di necessità, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, appunto, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
2. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc