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Sentenza — n. 22853/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22853/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVA GENNARO nato a TARANTO il 18/12/1940 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG 1.11 Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 marzo 2022 ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto con il quale il 17-21 luglio 2020 il G.i.p. del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da Gennaro Oliva, parte interessata nell'ambito di un procedimento di esecuzione, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ragione essenziale del provvedimento reiettivo sta nella constatazione che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, nel caso di specie inglobata nell'originaria istanza di ammissione al patrocinio, depositata in Cancelleria il 28 maggio 2020, non sarebbe firmata dall'interessato.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22853/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ultimo motivo Gennaro Oliva si duole della violazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 202, avendo il giudice dell'opposizione violato i principi in tema di impugnazione e, in particolare, quello del "tantum devolutum quantum appellatum" avendo illegittimamente esteso la sua indagine "a sorpresa", senza mettere le parti in grado di interloquire, ad un punto estraneo al "thema decidendum" che risulta fissato con l'atto di impugnazione proposta dalla parte. Si chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione autorizzazione o approvazione difetto di legittimazione del ministero pubblico patrocinatore di controparte prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVA GENNARO nato a TARANTO il 18/12/1940 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 marzo 2022 ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto con il quale il 17-21 luglio 2020 il G.i.p. del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da Gennaro Oliva, parte interessata nell'ambito di un procedimento di esecuzione, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ragione essenziale del provvedimento reiettivo sta nella constatazione che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, nel caso di specie inglobata nell'originaria istanza di ammissione al patrocinio, depositata in Cancelleria il 28 maggio 2020, non sarebbe firmata dall'interessato.

2. Ricorre per la cassazione del provvedimento Gennaro Oliva, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. a causa di motivazione mancante o meramente apparente quanto all'affermazione che nel documento che ha dato origine alla procedura non sarebbe mai stata apposta la firma del richiedente. 2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per avere il decidente fatto riferimento al documento in formato pdf derivante dalla conversione del testo in word, ovviamente non recante la firma del richiedente, ma recante l'attestazione in calce di conformità all'originale, firma che è presente, tuttavia, sia sull' "originalissimo" della richiesta sia sulla fotocopia dello stesso presente in atti. 2.3.

Con l'ultimo motivo Gennaro Oliva si duole della violazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 202, avendo il giudice dell'opposizione violato i principi in tema di impugnazione e, in particolare, quello del "tantum devolutum quantum appellatum" avendo illegittimamente esteso la sua indagine "a sorpresa", senza mettere le parti in grado di interloquire, ad un punto estraneo al "thema decidendum" che risulta fissato con l'atto di impugnazione proposta dalla parte. Si chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 23 febbraio 2024, ritenuto fondato il ricorso, emergendo che il provvedimento impugnato non ha esaminato l'atto originale realmente sottoscritto dal ricorrente, ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, tempestivamente (il 31 marzo 2022) e ritualmente proposto (nelle forme penali) è fondato e deve essere accolto. Infatti, dall'accesso diretto agli atti (consentito, lamentandosi vizio procedurale: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) emerge che il documento senza firma è il testo in versione pdf dell'originale datato 28 maggio 2020, depositato in Cancelleria in pari data, del pari presente nel fascicolo, e che risulta firmato da Gennaro Oliva, la cui sottoscrizione è autenticata dal Difensore Avv. Francesco Paone.

2. Discende, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Taranto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di