Sentenza — n. 22834/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Livorno per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30/04/1992, n. 285, perché, in occasione di un sinistro stradale ricollegabile al suo comportamento mentre si trovava alla guida dell'autovettura VW Polo (tg. BY596Z3), non ottemperava gli obblighi di fermarsi e di prestare soccorso alla persona ferita Rosalbi Stella, sua passeggera, che faceva scendere dall'auto abbandonandola in strada. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 22834/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Anche in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, la motivazione risulta contraddittoria e non conforme alla ratio della norma, poiché la passeggera è scesa di propria volontà, allontanandosi sulle sue gambe, mentre l'imputato era rimasto al suo posto nell'auto, impedito a scendere per i danni riportati dal veicolo, ivi compreso lo scoppio dell'airbag.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENICAGLI SAMUELE nato a LIVORNO il 22/10/1977 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ri- gclitoi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo A,' (-2. mo-vi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Livorno per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30/04/1992, n. 285, perché, in occasione di un sinistro stradale ricollegabile al suo comportamento mentre si trovava alla guida dell'autovettura VW Polo (tg. BY596Z3), non ottemperava gli obblighi di fermarsi e di prestare soccorso alla persona ferita Rosalbi Stella, sua passeggera, che faceva scendere dall'auto abbandonandola in strada. 1.2.
La Rosalbi aveva accettato un passaggio in auto dal Menicagli, suo vicino di casa che conosceva da tempo, per andare a ritirare la propria auto. Durante il tragitto, l'uomo cominciava, senza alcun motivo, ad accelerare, provocando nella passeggera uno stato di timore che la induceva a chiedergli di moderare adeguatamente la velocità. Incurante delle suppliche della donna, il conducente cagionava un incidente, inizialmente tamponando un'altra auto e poi perdendo il controllo della autovettura, la quale andava ad urtare, diverse volte, contro il guard rail, per arrestarsi infine dopo alcune decine di metri.
Nonostante la persona offesa avesse battuto la testa più volte e lamentasse di essersi fatta male, l'imputato ingranava nuovamente la marcia, accingendosi a ripartire. Avendo compreso di essere in balia di una situazione ormai del tutto fuori controllo, la Rosalbi apriva lo sportello e si lanciava fuori dall'abitacolo, perdendo l'equilibrio e cadendo sul margine della carreggiata, così procurandosi delle lesioni. Veniva a quel punto soccorsa da un'altra automobilista che la conduceva in ospedale.
2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato e della pena; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e del dispositivo nella determinazione della pena; violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, stante il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza. La difesa rileva che il Tribunale di Livorno, nella sentenza di primo grado, è incorso in una evidente contraddizione tra la motivazione e il dispositivo in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Nella motivazione, infatti, essa è stata determinata "per la durata complessiva di anni uno e mesi sei, nei termini di cui al dispositivo"; nel dispositivo, tuttavia, la durata della sanzione amministrativa viene stabilita in quella complessiva di anni due e mesi sei. Tale contraddizione determinerebbe una nullità non sanabile della sentenza di primo grado, non rilevata dalla Corte territoriale, 2.2. Violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato e della pena; illogicità e contraddittorietà della motivazione nella determinazione delle norme, artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e difetto di motivazione, stante il contrasto tra le varie norme richiamate nella motivazione.
La Corte di appello, infatti, indica ripetutamente come norme violate i commi 1, 6 e 7 dell'art. 186 cod. strada, del tutto inconferenti rispetto alle violazioni contestate all'imputatot 2.3. Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato; erronea applicazione dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada; vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza e qualificazione giuridica del reato di cui al capo di imputazione. La Corte di appello ha confermato la ritenuta sussistenza del reato di non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in riferimento alla circostanza di aver l'imputato proseguito la marcia, nonostante la passeggera gli avesse detto di essersi fatta male e gli avesse chiesto di arrestare la marcia dell'auto; non ha così tenuto conto che l'obbligo di fermarsi previsto dalla norma è relativo non all'arresto immediato del mezzo, ma al fatto di non allontanarsi dal luogo del sinistro, una volta che questo sia avvenuto, in modo tale da consentire l'identificazione del conducente.
Nel caso di specie, l'imputato non ha messo in atto alcuna fuga, né tantomeno alcun allontanamento volontario dal luogo del sinistro, in quanto l'autovettura si è arrestata contro il guard rail, con le gomme a terra, gli airbag scoppiati. Oltre che inservibile alla marcia, è rimasta sul posto sino all'arrivo degli agenti di polizia i quali hanno potuto redigere il verbale di accertamento del sinistro e identificare completamente tutte le parti coinvolte, ivi compreso l'imputato. La circostanza è confermata nella motivazione della sentenza di primo grado che, non solo dà conto dell'annotazione di p.g., ma sostiene essere stato appurato che l'auto dell'imputato è stata trovata dagli agenti della volante nel punto in cui terminò la corsa dopo l'urto, per cui non vi sono stati altri movimenti o tentativi di fuga, impediti dalle circostanze oggettive rilevate dagli agenti ed attestate dal Giudice di primo grado.
Anche in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, la motivazione risulta contraddittoria e non conforme alla ratio della norma, poiché la passeggera è scesa di propria volontà, allontanandosi sulle sue gambe, mentre l'imputato era rimasto al suo posto nell'auto, impedito a scendere per i danni riportati dal veicolo, ivi compreso lo scoppio dell'airbag.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
4. In data 29/01/24, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. Gabriele Marroni, difensore dell'imputato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la sussistenza dei reati contestati, è fondato ed assorbe i restanti due motivi.
2. L'art. 189, comma 6, cod. strada prevede che «Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (...)». Secondo il prevalente orientamento maturato in sede di legittimil:à, il reato di fuga previsto da detta norma è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse (Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rizzante, Rv. 245354 - 01).
Il comma 7 sanziona una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comma precedente: quella del conducente che, in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite. In tale ultima evenienza, non basta la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica.
3. Tutto ciò premesso, appare evidente che, nel caso di specie, non sono state integrate le condotte materiali dei reati ascritti, atteso che, quanto alla "fuga" (art. 189, comma 6, cod. strada), è incontroverso che l'imputato non si sia allontanato dal luogo in cui l'auto terminò la sua corsa dopo avere urtato contro il guard-rail; e che, quanto alla mancata prestazione di assistenza (art. 189, comma 7, cod. strada), la condotta prevista dalla norma non corrisponde a quella accertata, in quanto la passeggera, quando l'autovettura si arrestò contro il guard-rail, nel timore che il Menicagli riprendesse la sua corsa sconsiderata, usciva impaurita dall'abitacolo e, nell'atto di allontanarsi, cadeva in terra, venendo soccorsa da un'altra automobilista.
In realtà, la Corte territoriale ha erroneamente valorizzato una condotta precedente all'incidente, laddove ha operato una valutazione della condotta complessiva dell'imputato, stigmatizzando il disinteresse da questi mostrato nei confronti della passeggera per non avere prestato ascolto alle sue richieste.4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti