Italian Supreme Court dismisses personal appeal for rescission of judgment due to lack of lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Diego Scarcello's personal appeal inadmissible because it was filed directly by the convicted individual rather than by a qualified defense attorney. Scarcello sought to rescind a final conviction for theft, arguing violations of his defense rights, but the Court held that such appeals require a lawyer from the special bar. The court ruled that the personal nature of the right to request rescission does not override the statutory requirement for professional representation to ensure the high technical standards of the Court of Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: The appeal for rescission of a final judgment must be filed by a defense attorney; a personal appeal by the convicted person is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARCELLO DIEGO nato a ROMA il 01/10/1983 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Maraemanuela Guerra che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. In data 9 novembre 2023, l'avvocato Anna Maria D'Angeli del Foro di Roma, difensore di fiducia di Diego Scarcello, ebbe a depositare, nell'interesse del proprio assistito, richiesta di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., di cui alla sentenza di condanna n. 1768/23, emessa in data 8 febbraio 2023, dal Tribunale di Roma, in composizione Monocratica, nell'ambito del procedimento pe- nale n. 36213/21 RGNR e n. 12506/22 RG Dib., divenuta definitiva in data 11.3.2023 ed esecutiva in data 3.8.2023, con cui lo Scarcello era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1 di reclusione e 3.000,00 C di multa, oltre al pagamento delle spese proces- suali, con confisca e distruzione della sostanza sequestrata.
Con ordinanza del 30 gennaio 2024 la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'istanza.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personal- mente, Diego Scarcello, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. inosservanza degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. in ordine alla effettiva conoscenza dell'imputato della sua vocatio in iudicium, e conseguente violazione dei diritti di difesa e al giusto processo Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata.
2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un avvocato difensore abilitato ad esercitare davanti alla Corte di cassazione. In proposito questa Corte di legittimità, ha chiarito che: «In tema di rescis- sione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedi- mento di rigetto presentato personalmente dall'interessato, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen.,. che impone la sottoscri- zione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte» (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991- 01).
La sopracitataicondivisibile pronuncia ha, inoltre, precisato che: «is3 disposi- zione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al solo condannato la legit- timazione alla proposizione della richiesta che, in quanto diritto assolutamente personale, l'interessato può conferire, con apposito atto, al difensore di fiducia ma il correlativo potere di impugnazione del provvedimento, ferma restando la necessità di procura speciale appositamente conferita per il giudizio di impugna- zione, può essere esercitato solo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte, trovando, così, adeguata composizione la specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'im- portanza e difficoltà tecnica dei giudizio di legittimità, e il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione del giudicato e delle successive scelte del condannato in ordine alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione.
L'esclusione del ricorso personale avverso l'ordinanza in materia di rescissione del giudicato è tutt'altro che irragionevole alla stregua delle precisazioni che le stesse Sezioni Unite hanno sviluppato con riguardo al ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., che, con l'istituto in esame, condivide la natura di mezzo straordinario di impugnazione affermando che le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell'atto di ricorso (art. 613, comma 1, cit.) devono ritenersi sussistenti anche con riferimento all'istituto del ricorso straordinario e, anzi, che siffatte ragioni trovano nella eccezionalità di tale mezzo di impugnazione un'ancor più forte giustificazione legata alla naturale difficoltà, per una persona sfornita di specifiche cognizioni tecniche, di distinguere con precisione gli stretti confini che delimitano l'oggetto dei motivi per i quali esso può essere proposto.» Ancora recentemente si è affermato, in una situazione analoga, che è inam- missibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione (Sez. 2, Ordinanza n. 8803 del 02/02/2024, Scirè, Rv. 285938 - 01; conf.
Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Di Giorgio, Rv. 276223 - 01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo