Cassation annuls suspension sentence for four years due to failure to reduce it by one-third under D.Lgs. 285/1992.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the preliminary judge's decision regarding the four-year driver's license suspension but rejected the claim that no adverse facts were considered. The defendant argued for a lower suspension period based on missing unfavorable elements, while the prosecutor supported the maximum penalty. The court ruled that the law mandates a one-third reduction of the maximum suspension when applied as an accessory administrative penalty in criminal proceedings, necessitating a new trial on this specific point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 222, comma 2-bis, D.Lgs. 285/1992; When the administrative penalty of license suspension is applied as an accessory penalty in criminal proceedings pursuant to Articles 444 and following of the Code of Criminal Procedure, it must be reduced by one-third from the maximum duration.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MARIA nato a BOSCOTRECASE il 24/04/1966 avverso la sentenza del 14/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette~e conclusioni del PG (Av- e n A- ,,t-; C3-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Garofalo Maria ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo per il delitto di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., con cui è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di quattro anni. 1.2. Con l'unico motivo proposto, la difesa articola due doglianze. Con la prima, eccepisce l'omessa indicazione degli elementi sfavorevoli alla prevenuta che, valutati ai sensi dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992, avrebbero potuto giustificare l'applicazione della sospensione della patente di guida nella misura di anni quattro; con la seconda, lamenta violazione di legge per non avere il Giudice disposto la riduzione dell'anzidetta sanzione amministrativa accessoria, applicata nel massimo, prevista nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
3. Meritevole di accoglimento è unicamente la seconda doglianza. Invero, il Gup del Tribunale di Arezzo, dopo aver applicato all'imputata la pena richiesta, ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata massima di quattro anni. Invero, l'art. 222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni sia diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Infondata è, invece, la prima censura. L'imputazione evidenzia, invero, un profilo di colpa gravissimo, consistito nel circolare contromano, con invasione totale dello spazio destinato all'opposto senso di marcia e perdita di controllo dell'autoveicolo, che impattava contro un manufatto a margine della carreggiata ed investiva violentemente il pedone, Tombro Denise, cagionandone la morte immediata.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omessa riduzione ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s., con rinvio sul punto al Tribunale di Arezzo in diversa composizione fisica. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa riduzione ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s., e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P a i e