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Sentenza — n. 22042/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against confiscation of phones in drug trafficking case citing sufficient implicit reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Clemente Piernando's appeal against a Crotone Tribunal sentence that included the confiscation of two seized cell phones. The appellant argued the confiscation lacked adequate motivation under procedural codes, claiming the court failed to explicitly link the phones to the drug trafficking crime. The court ruled that the Tribunal sufficiently justified the confiscation by implicitly connecting the devices to the crime through the nature of the defendant's conduct and the scale of the alleged trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; The judge of merit must motivate confiscation of goods serving or destined for the crime, and implicit reasoning based on the nature of the criminal conduct is sufficient justification.

Parole chiave

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confiscation of goods drug trafficking sentenza di patteggiamento motivation of judgment corpo del reato Corte di Cassazione procedural law confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
pen., con riferimento all'art. 240 cod.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo la confisca di tutto quanto in sequestro - tra cui due telefoni cellulari con relative schede SIM 2.
art. 240 cod. pen
pen., con riferimento all'art. 240 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni
Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE PIERNANDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 20/09/2000 avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 dicembre 2023 il Tribunale di Crotone ha applicato a Clemente Piernando, sull'accordo delle parti, la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.667,00 di multa in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a fine di spaccio, di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo la confisca di tutto quanto in sequestro - tra cui due telefoni cellulari con relative schede SIM 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Clemente Piernando, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 240 cod. pen., lamentando che il provvedimento di confisca dei due apparecchi telefonici sequestratigli sarebbe stato disposto in carenza di motivazione adeguata, non essendo stata, in particolare, esplicata la pertinenzialità di tali beni rispetto alla commissione del delitto contestatogli.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei cellulari e delle relative schede SIM in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. L'art. 240 cod. pen. prevede, infatti, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Trattandosi, tuttavia, di confisca facoltativa, il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni serviti o destinati a commettere il reato, e ciò anche laddove si veda in ipotesi di sentenza di patteggiamento (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454-01).Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale di Crotone abbia sufficientemente esplicato, sia pure in via implicita e nella sintesi che tipicamente connota la redazione della motivazione di una sentenza di patteggiamento, le ragioni di confisca dei beni in sequestro, anche solo limitandosi ad affermare, in termini generici, che trattavasi «di cose costituenti "corpo del reato" o che comunque servirono o furono destinate e commettere il reato».

L'entità del traffico gestito dall'imputato, per come evincibile dalla stessa connotazione della condotta delittuosa contestatagli, unitamente allo spessore criminale da costui palesato, consentono, infatti, di far ritenere comprovato, in modo congruo, come i due telefoni cellulari oggetto di sequestro fossero stati utilizzati dal Clemente per commettere il reato a lui ascritto.

3. Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 Il Consiglier