Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22041/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls part of sentence for driving under influence due to mismatch between agreed terms and applied license suspension duration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22041/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the duration of the driver's license suspension while leaving the main penalty intact. The defendant argued that the parties had agreed to a one-year suspension under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, but the judge incorrectly applied a two-year suspension based on a different, more severe legal provision. The court ruled that the lower judge erred by referencing a distinct statutory hypothesis not supported by the parties' agreement, necessitating a remand to correct the specific administrative sanction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 186 c.d.s.: When parties agree on the application of a penalty under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, the lower court must strictly adhere to the agreed terms and cannot arbitrarily apply a more severe statutory hypothesis or extend the duration of an accessory administrative sanction beyond what was mutually consented upon.

Parole chiave

Generato dall'IA
agreement on penalty accessory administrative sanction driver license suspension mismatch of legal hypothesis remand to lower court Code of Criminal Procedure driving under influence guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Gela ha applicato a Pepe Alex Emanuele, sull'accordo delle parti ex art. 444 cod.
Art. 186, comma 2, lett. b) c.d.s.
pen., la pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituiti con mesi uno, giorni quattordici di lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
Art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.
pen., la pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituiti con mesi uno, giorni quattordici di lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Queste ultime, infatti, si erano accordate per l'applicazione della sospensione della patente di guida per un anno, mentre, invece, essa è stata poi disposta per un periodo doppio, in tal maniera ledendo la norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Gela ha applicato a Pepe Alex Emanuele, sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituiti con mesi uno, giorni quattordici di lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 47327/2024 — snpen
Cassation court revokes suspended license, ordering administrative revocation for drunk driving causing accident.
Sentenza — n. 35535/2024 — snpen
Cassation annuls sentence for failing to double driver's license suspension when vehicle belonged to a third party.
Sentenza 198/2015
Italian Constitutional Court rejects challenge to fixed percentage reduction of license suspension fines after public work. The court ruled that uniform percentage application is constitutional despite different starting fine amounts. The court held that identical conduct must receive identical percentage treatment regardless of initial fine magnitude. The court reasoned that proportional reduction based on final outcome would create unjustified discrimination between vehicle owners and non-owners. The court emphasized that incentives for good behavior must apply uniformly through percentage reductions. The court concluded that the legislative choice for fixed percentages is rational and not arbitrary. The court found no violation of the principle of equality in this specific sentencing scenario. The court dismissed the constitutional question as unfounded based on these principles. The court upheld the law's structure as constitutionally valid under Italian law.
Sentenza — n. 3305/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal for lack of specific facts proving defendant held a valid driver's license at the time of the offense.
Sentenza — n. 30050/2024 — snpen
Cassation court annuls traffic court sentence for omitting mandatory license suspension sanction in plea bargain. The court ruled that administrative sanctions must be applied even if parties agree otherwise.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEPE ALEX EMANUELE nato a GELA il 08/11/1993 avverso la sentenza del 09/01/2024 del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Gela ha applicato a Pepe Alex Emanuele, sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituiti con mesi uno, giorni quattordici di lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura, di proprietà di Pepe Filippo, in stato di ebbrezza alcolica determinato dall'uso di sostanze alcoliche, con valori di tasso alcolemico rilevati di 1,60 g/I e 1,26 g/I, in fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Il G.I.P. ha, altresì, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di due anni, sospendendone l'efficacia sino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pepe Alex Emanuele, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, irrogata senza tener conto di quanto convenuto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Queste ultime, infatti, si erano accordate per l'applicazione della sospensione della patente di guida per un anno, mentre, invece, essa è stata poi disposta per un periodo doppio, in tal maniera ledendo la norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo della ricorrenza di un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

Con la seconda censura il Pepe ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale con riferimento al disposto raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata, a suo dire non effettuabile nel caso di specie, considerato che il veicolo condotto dall'imputato non sarebbe appartenuto a terze persone - come invece ritenuto dal giudice di merito - e che la possibilità di estendere la durata della sospensione della patente di guida a due anni, in conseguenza del raddoppio, riguarderebbe la sola ipotesi prevista dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, e non già, invece, il contestato reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando sul punto al Tribunale di Gela.

2. Deve, infatti, essere osservato, con valenza assorbente rispetto a ogni ulteriore profilo di censura dedotto, come le parti si fossero accordate per l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada. Con riferimento a tale fattispecie, pertanto, il G.I.P. del Tribunale di Gela ha disposto la conseguente applicazione della pena nei confronti del Pepe. In modo palesemente distonico ed erroneo, invece, al momento della determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il decidente ha fatto riferimento alla diversa, e più grave, ipotesi disciplinata dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, espressamente prevedendo l'applicazione all'imputato della sospensione della patente di guida per due anni, e cioè in una misura corrispondente al minimo previsto dall'indicata norma, poi raddoppiato nella sua durata in ragione del fatto che «il veicolo condotto dall'imputato si apparteneva a terzi soggetti».

4. Ne deriva, all'evidenza, il necessario annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, rinviando sul punto al Tribunale di Gela.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Gela. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024