Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to eccentricity regarding plea bargain sentencing and third-party asset confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Andrea Volpe's cassation appeal inadmissible for being manifestly unfounded. The appellant challenged the preliminary judge's plea bargain sentencing and the broad confiscation of seized assets, arguing violations of statutory provisions and logical flaws in reasoning. The court rejected these claims because the grievances were eccentric to the decision, noting that the sentencing occurred during a plea agreement before the appellate court and no third-party assets were actually confiscated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are eccentric to the decision, particularly when the contested issue was resolved via plea agreement or no third-party assets were confiscated.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Volpe Andrea, nato a Firenze il 30/12/1973, avverso la sentenza in data 08/02/2024 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 08/02/2024 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata nell'interesse di Volpe Andrea e sulla quale era intervenuto il prescritto assenso del pubblico ministero, ha applicato al predetto, in ordine ai delitti di illecita detenzione di sostanza stupefacente e di illecita detenzione di farmaci o sostanze finalizzate ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e alle contravvenzioni di porto abusivo di armi e di porto abusivo di strumenti atti a offendere, la pena principale concordata e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, disponendo altresì la confisca della droga in sequestro e la confisca cd. "allargata" della somma di euro 53.000,00 egualmente vincolata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Volpe, avv.to Sabrina Del Fio, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62- bis cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. Sostiene in proposito che nella decisione oggetto d'impugnativa non risulterebbe argomentata la denegata concessione di tali attenuanti, pur richiesta con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole invece, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto di disposta confisca di quanto precedentemente sottoposto a sequestro. Assume al riguardo che nella decisione del giudice dell'udienza preliminare il provvedimento ablativo sarebbe stato irragionevolmente argomentato con la concreta difficoltà di individuare i soggetti che avrebbero potuto riconoscere come propri i beni da restituire, in precedenza sottoposti a sequestro probatorio.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Volpe Andrea è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Inammissibile è, con tutta evidenza, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. Rileva, infatti, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo in disamina risulta eccentrica rispetto alla decisione impugnata, essendo questa una sentenza di applicazione di pena su richiesta, emessa, peraltro, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze e non dalla locale Corte di appello, nella quale il trattamento sanzionatorio, ivi compresa la valutazione delle circostanze, ha formato oggetto di accordo tra le parti.
3. Palesemente inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di disposta confisca di beni appartenenti a terzi in precedenza sequestrati. E invero, osserva il Collegio che, anche in tal caso, la prospettata doglianza risulta eccentrica rispetto alla decisione oggetto d'impugnativa, ove si consideri che, a tacer dell'evidente carenza di uno specifico interesse in capo al ricorrente, non risulta disposta in essa la confisca di beni non appartenenti al predetto.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa