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Sentenza — n. 21571/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation rather than legal violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21571/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Corelli Alex inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the lower court improperly affirmed the credibility of an informant and relied on non-genuine evidence regarding drug and weapon possession. The court rejected this, noting that cassation reviews cannot substitute for a factual re-evaluation of evidence by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging non-compliance with procedural rules regarding the sufficiency of indicia of guilt is inadmissible if it merely requests a different evaluation of the facts examined by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts precluded custody in prison measure drug possession charges credibility of informant imputazione per reati di stupefacenti alibi allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 192, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Corelli, avv.to Piergiorgio Manca, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi
270628, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, n. 11194 dell'08/03/2012, Lupo
269884-01, Sez. 6, n. 11194 dell'08/03/2012, Lupo, Rv.
Sez. 5, n. 46124 dell'08/10/2008, Pagliaro
252178-01 e Sez. 5, n. 46124 dell'08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Corelli Alex, nato a Roma il 25/02/1995, avverso l'ordinanza in data 24/01/2024 del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata, il 05/04/2024, dal difensore dell'imputato, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/01/2024, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 13/10/2023, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri aveva applicato, nei confronti di Corelli Alex, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione di armi comuni da sparo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Corelli, avv.to Piergiorgio Manca, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Sostiene in proposito che nell'ordinanza oggetto d'impugnativa sarebbe stata frettolosamente affermata la credibilità del chiamante in correità Daranghi Simone - soggetto che si vuole animato, in primis, dal proposito di contenere le proprie responsabilità - e sarebbe stata erroneamente riconosciuta valenza di riscontri estrinseci ai dicta, tutt'altro che genuini, della diluì compagna Di Maulo Alessia e alle risultanze dell'attività di osservazione svolta dal personale dei carabinieri operanti.

3. Il medesimo difensore ha depositato poi una memoria, in data 05/04/2024, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Corelli Alex è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che nell'ordinanza impugnata sarebbe stata indebitamente affermata la credibilità del chiamante in correità Daranghi Simone - soggetto, in tesi, animato dal proposito di limitare le proprie responsabilità - e sarebbe stata erroneamente riconosciuta valenza di riscontri estrinseci ai dicta, nient'affatto genuini, della di lui compagna Di Maulo Alessia e alle risultanze dell'attività di osservazione svolta dai carabinieri.

Rileva preliminarmente il Collegio che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale s'intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01, Sez. 6, n. 11194 dell'08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01 e Sez. 5, n. 46124 dell'08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01).

Fatta tale premessa, è a dirsi che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sussistenza di un quadro indiziario connotato dalla richiesta gravità non risulta affatto affermata in violazione del disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale distrettuale fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie provenienti dal coindagato Daranghi Simone - propalante di cui ha previamente apprezzato la credibilità e del cui narrato ha positivamente vagliato l'attendibilità - e sui riscontri estrinseci offerti, con specifico riguardo alla frequentazione del ricorrente, dai dicta della convivente del predetto Di Maulo Alessia e dalle risultanze dell'attività di osservazione svolta dai carabinieri presso l'abitazione al cui interno erano custoditi gli stupefacenti e le armi.

Tanto rende evidente l'insussistenza della dedotta inosservanza dell'evocata disposizione processuale, doglianza con la quale, a ben vedere, si sollecita, in sostanza, una rivalutazione dei fatti, preclusa nel giudizio di legittimità, in ragione dei limiti ad esso correlati.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

(-> 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al