Cassation annuls sentence for substituting public utility work for drunk driving with accident penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a lower court's agreement substituting public utility work for a suspended sentence in a drunk driving case involving an accident. The court found the trial judge violated a specific statutory prohibition against this substitution when the driver caused an accident while intoxicated. Consequently, the sentence was annulled regarding the substitution, requiring the parties to renegotiate the penalty or proceed with ordinary prosecution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; Art. 186, comma 9-bis, cod. strada: The general provision of Art. 20-bis cod. pen. does not abrogate the special prohibition in Art. 186, comma 9-bis, cod. strada, which excludes public utility work substitution for drunk driving causing accidents.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: BERGAMASCO CLER nato a MONFALCONE il 01/03/1977 avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica di Trieste impugna la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 318 del 2023, emessa nei confronti di Bergamasco Cler per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B), comma 2 -bis e comma 2- sex/es cod.strada con cui il giudice su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. applicava all'imputato la pena di mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda, sostituita con 248 giorni di lavoro di pubblica utilità.
2. Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale di Trieste lamenta l'illegalità della pena concordata essendo stata applicata all'imputato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in violazione del divieto stabilito dall'art. 186, comma 9 -bis, cod.strada nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale.
3. Sostiene il ricorrente che deve ritenersi tuttora in vigore la causa ostativa ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 247 del 21 ottobre 2013, pur a seguito dell'introduzione dell'art. 20 -bis cod. pen. che fa espressamente salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge e contiene una disciplina di carattere generale dalla quale non può desumersi alcun intento abrogativo del regime speciale previsto per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol che, per l'appunto, stabilisce una preclusione oggettiva all'accesso alla pena sostitutiva, ispirata da un'evidente esigenza di prevenzione generale di difesa sociale. .4. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Il tema posto dal ricorso riguarda il divieto della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità in caso di condanna per guida in stato di ebrezza con l'aggravante di aver causato un incidente stradale alla luce dell'art. 20-bis cod. pen. laddove prevede che: "Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689".
2. Non v'è dubbio che la clausola di riserva con cui esordisce il nuovo art. 20-bis cod. pen. mantiene il vigore anche del comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada che stabilisce che "la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità" ma soltanto "al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo". L'art. 186, comma 9-bis, cod. strada esclude, dunque, indubitabilmente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità in presenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
3. Il Collegio ritiene di enunciare il principio per cui l'art. 20-bis cod. pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della Maggiore gravità del fatto che mediante l'incidente stradale ha generato non solo un pericolo ma un danno per la sicurezza della circolazione stradale.
4. Del resto, si osservi che la riforma Cartabia introducendo l'art. 20-bis cod. pen. non ha abrogato il comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada e non vi sono elementi ermeneutici per sostenerne un'abrogazione implicita.
5. Il Collegio ritiene, pertanto, che la doglianza formulata dal ricorrente sia fondata. Nel caso di specie la suddetta aggravante risulta contestata e pacificamente ritenuta anche in sede di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., per avere l'imputato provocato un incidente stradale in stato di ebrezza alcolica. Il giudice ha dunque ravvisato l'aggravante di cui al comma 2-bis ma, nonostante ciò, ha sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità.
6. Tale statuizione viola l'art. 186, comma 9-bis cod. strada, poiché la sussistenza della aggravante in parola esclude la predetta sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l'aggravante sia stata ritenuta equivalente o subvalente in sede di giudizio di bilanciamento (Sez. 4, n. 37743 del 28.5.2013, Rv. 256209; Sez. 4, n. 48534 del 24.10.2013). Quest'ultimo vale infatti solo quoad poenam e non elimina la sussistenza dell'aggravante in esame ma semplicemente ne paralizza l'effetto aggravatorio sulla pena (Sez. 4, n. 6739 del 3.2.2015), poiché la preclusione deriva dal semplice ricorrere della circostanza aggravante, a prescindere dall'incidenza o meno sul quantum della pena.
7. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, statuizione che va eliminata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia, per l'ulteriore corso, ai fini di una completa rivisitazione dell'accordo delle parti, che potranno rinegoziarlo su altre basi, o, in mancanza, della prosecuzione nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gori