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Sentenza — n. 21567/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to withdrawal and orders payment of procedural costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelghani Azzabi inadmissible because the appellant formally withdrew the request on March 3, 2024. The lower court had previously accepted the prosecutor's appeal regarding a custodial sentence for drug trafficking under Article 73 of DPR 309/1990. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural expenses and a fine of €500, citing Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the court rules on its admissibility, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse procedural costs custodial sentence drug trafficking offense Cassation procedure sanction pecuniaria abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen.
Art. 616 c.p.p.
Art. 28 reg. es. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZZABI ABDELGHANI (RINUNCIANTE) nato il 10/12/1979 avverso l'ordinanza del 12/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Azzabi Abdelghani, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, con la quale era stato accolto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica ed applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in data 3 marzo 2024. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024 Il Conigli re e 'tensore Il Presidente