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Sentenza — n. 21565/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the credibility of co-defendant statements regarding his role in a drug trafficking ring. The court rejected this claim, noting the appellant's arguments were generic repetitions of previous complaints without specific critique of the factual inferences drawn by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 309 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a detention order is inadmissible if the appellant merely reiterates previous grievances without providing a specific and pointed criticism of the factual inferences or legal reasoning employed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal detention order review lack of specific criticism generic arguments rejected costs of inadmissibility crimine organizzato traffico aggravato di cocaina gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309 cod. proc. pen.
1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod.
art. 73 d.P.R. n.309/1990
309 (capo 1), commesso nel territorio di Brusciano e paesi limitrofi con condotta accertata fino a tutto l'anno 2021 e in ordine al delitto scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/1990 ( capo 26).
art. 273 cod. proc. pen
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.
Ordinanza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGRELLI COSTANTINO nato a NAPOLI il 28/07/1990 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. SANSEVERINO MICHELE, del foro di NAPOLI, in difesa di MAGRELLI COSTANTINO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza dell'8 novembre 2023 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Costantino Magrelli in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), commesso nel territorio di Brusciano e paesi limitrofi con condotta accertata fino a tutto l'anno 2021 e in ordine al delitto scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/1990 ( capo 26).

Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine (condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese con telecamere e servizi di osservazione, sequestri di plurimi quantitativi di stupefacente di varia tipologia e arresti in flagranza) che aveva fatto emergere un'associazione criminosa dedita al commercio di sostanze stupefacenti, operativa all'interno del complesso di edilizia popolare sito in via Paolo Borsellino a Brusciano, cittadina dell'hinterland a nord di Napoli.

All'interno di tale complesso edilizio erano state identificate diverse piazze di spaccio, ciascuna munita di un proprio referente e, per quanto attiene al presente ricorso, fra le altre, la piazza gestita e organizzata da Costantino Magrelli con la collaborazione della madre Enza Cipriani, posta nella quarta scala e dedita al commercio di crack; le varie piazze erano coordinate da Francesco Cicero, il quale a sua volta faceva da tramite con il vertice Bruno Piacente esponente del clan Rega Piacente.

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell' indagato ha proposto ricorso formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori. Il difensore lamenta che, a fronte della eccezione formulata nella memoria con cui si era evidenziata la sovrapponibilità delle valutazioni operate dal G.I.P in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori con quelle contenute nella richiesta di misura cautelare, il Tribunale si era limitato a rilevare che le dichiarazioni dei collaboratori non riguardavano la posizione del ricorrente e che solo Di Lorenzo, in maniera generica, aveva fatto riferimento all'inserimento di Magrelli nel settore del commercio degli stupefacenti.

Il Tribunale - prosegue il difensore- non aveva, comunque, ottemperato all'obbligo di scrutinare la credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori.2.2. Con I secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo con il ruolo di organizzatore. Il difensore lamenta che, dopo che in sede di riesame aveva contestato che Magrelli potesse avere assunto il ruolo di organizzatore e capo del gruppo e aveva evidenziato le conversazioni da cui emergeva come la madre Enzia Cipriani non fosse sua collaboratrice, ma si muovesse in autonomia anche dopo che il figlio le aveva revocato la paga settimanale, il Tribunale non si era soffermato in maniera adeguata su tali profili.

I giudici non avevano tenuto conto che la paga settimanale corrisposta da Magrelli a Cipriani poteva trovare giustificazione nei rapporti fra madre e figlio. In sintesi, secondo il difensore, Magrelli non offriva alcun contribuito all'attività di spaccio, non impartiva ordini, non sovraintendeva ai turni e non era presente nei momenti di fibrillazione del gruppo a seguito della attività di repressione posta in essere dalla polizia giudiziaria. Il ruolo del ricorrente non poteva, dunque, essere considerato essenziale e infungibile, sicché difettavano i requisiti tipici delle figure che sono ai vertici della struttura associativa.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lucia Odello, ha chiestokigettcOricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo, con cui censura l'assenza di motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia r è inammissibile in quantOmeramente reiterativo di censura già dedotta rin assenza di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha spiegato che fra gli elementi indiziari nei confronti di Magrelli nn figuravano le dichiarazioni dei collaboratori, in quanto nessuno di loro avevai particolari rilevanti in merito alla n/ ito posizione del ricorrente, con la sola eccezione di Marco Di Lorenzo, il quale nel novembre del 2015 aveva indicato Magrelli come soggetto dedito al commercio di sostanza stupefacente operante con tal Salvatore Scappaticcio.

Il Tribunale ha, invece, indicato in maniera approfondita tutte le risultanze delle indagini da cui era emersa l'esistenza dell'associazione (pagg. 5 e 6 dell'ordinanza), nonché il ruolo di organizzatore di Magrelli di una delle varie piazze di spaccio presenti nel complesso edilizio (pagg. 12 e 13 dell'ordinanza), come meglio si dirà trattando del secondo motivo, sicché il vizio di motivazione, riferito ad una parte del compendio indiziario del tutto irrilevante per la pione del ricorrente, non può dirsi sussistente. Il richiamo alle dichiarazioni di Di Lorenzo, contrariamente a guanto sembra ipotizzare il ricorrente, non vale ad inficiare la ricostruzione della vicenda oggetto del provvedimento cautelare, come effettuata nell'ordinanza impugnata: in maniera ragionevole i giudici, infatti, hanno ritenuto che dette dichiarazioni valessero a confermare il risalente inserimento di Magrelli nel contesto dedito al narcotraffico, indipendentemente dal fatto che questi, in altri periodi, avesse operato con soggetti diversi rispetto a quelli coinvolti nella presente indagine.

3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Deve a tale fine ribadirsi che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentika adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;

Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).3.2.

Così ricpstruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva che il Tribunale ha ricordato come dalle indagini fosse emersa l'esistenza, nell'androne condominiale di un complesso edilizio posto nell'hinterland napoletano, di una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti, in prevalenza del tipo crack: le dosi venivano consegnate agli acquirenti in confezioni di diverso colore, a seconda del quantitativo, attraverso una fessura ricavata nel portone blindato, da parte di spacciatori affiliati, fra cui Emanuele Capobianco nipote di Enza Cipriani, madre di Magrelli e sua principale collaboratrice;

Cipriani si occupava anche di dare rifugio agli spacciatori per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine .(\e'DijIrtamento. Circa il ruolo di organizzatore di Magrelli, il Tribunale ha richiamato: -la conversazione del 17 maggio 2021 nel corso della quale Magrelli aveva contattato Aversano, ovvero uno dei pusher fidelizzati, e lo avevo, invitato a raggiungerlo: in tale occasione era stata intercettato, mentre la comunicazione era ancora attiva, un dialogo fra Magrelli e Francesco Cecere in cui i due discutevano a proposito dell'articolazione dei turni di lavoro dei pusher e si lasciavano andare a commenti sul loro grado di affidabilità; -le conversazione del 21 maggio 2021 e del 29 maggio 2021 con cui Magrelli aveva convocato Aversano per svolgere attività di spaccio che era stata poi monitorata; - la conversazione del 28 maggio 2021 fra il fratello del ricorrente e la madre Enza Cipriani in cui la donna affermava che i proventi dell'attività giornaliera di spaccio sarebbero stati versati al figlio Costanzo; - la conversazione del 25 maggio 2021 da cui era emerso che Magrelli corrispondeva agli spacciatori un vero e proprio stipendio 3.4.

A fronte di tale motivazione, coerente con i dati di fatto esposti e non illogica nelle inferenze tratte da tali dati di fatto in merito al ruolo sovraordinato di Magrelli nella gestione di una delle piazze di spaccio operanti nel complesso edilizio, la censura del ricorrente si limita a reiterare le stesse doglianze già formulate in sede di riesame e a contestare, in maniera generica e, dunque, in assenza di puntuale critica, le ragionevoli deduzioni tratte dai giudici. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Casa Ammende, somma cosi determinata in considerazione delle ragioni di inanmtssibilità. Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 ter disp.