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Sentenza — n. 21564/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against revocation of probation due to lack of procedural defects and insufficient grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding procedural violations and the revocation of probation. The defendant argued that the hearing for revocation was improperly scheduled and that she did not meet the statutory criteria for termination of the probationary period. The court found the first two grounds infounded as the judge followed the correct procedure, while the third ground failed because the defendant's limited work hours were attributed to external health and employment issues rather than a refusal to comply.

Regesto Legislator

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Art. 464 octies cod. proc. pen.; Art. 168 quater n. 1 cod. pen.: The judge possesses discretionary power to revoke probation based on objective evidence of infidelity to the treatment program, and generic assertions of good faith without specific factual support do not suffice to overturn the decision.

Parole chiave

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probation revocation procedural nullity right to defense discretionary power public utility work guida nonostante revoca della patente inesigibile malgrado lesioni salute diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 464 octies cod. proc. pen.
La mancata fissazione dell'udienza ex art. 464 octies cod. proc. pen. e la conseguente mancata fissazione del termine previsto dall'art.
Art. 127 cod. proc. pen.
pen., a norma del quale, ai fini della revoca della messa alla prova, il giudice deve fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen., dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
Art. 170 cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 24 Cost. La mancata fissazione dell'udienza ex art.
Art. 168 quater n. 1 cod. pen.
Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 168, quater n.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
art. 127 cod. proc. pen
pen., a norma del quale, ai fini della revoca della messa alla prova, il giudice deve fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen., dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
art. 24 Cost
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 24 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Farioli, Rv. 27365501
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOOR PAREDES SASKIA JAZMIN nato il 25/07/1999 avverso l'ordinanza del 29/01/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG Aldo Cennicola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cLL

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa all'udienza del 29 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod. proc. pen. disposta nei confronti di Jazmin Sask.a Loor Paredes, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per esito negativo della prova.

2. Avverso l'ordinanza l' imputata ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 464 octies, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale, ai fini della revoca della messa alla prova, il giudice deve fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen., dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. Nel caso di specie l'udienza era stata fissata dal giudice per la verifica e non per la revoca della m.a.p.: il giudice non aveva concesso alle parti alcun termine per presentare memorie e deduzioni e la difesa non aveva potuto fornire motivazioni atte a giustificare il mancato completamento della m.a.p., ovvero a soste9go della richiesta di rinvio dell'udienza di verifica.

La mancata fissazione dell'udienza avrebbe comportato la nullità ex artt. 170 e 180 cod. proc. pen. dell'ordinanza di revoca della m.a.p. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 24 Cost. La mancata fissazione dell'udienza ex art. 464 octies cod. proc. pen. e la conseguente mancata fissazione del termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. avevano comportato la lesione del diritto di difesa. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 168, quater n. 1, cod. pen.

Il difensore lamenta che la sospensione sarebbe stata revocata in assenza dei presupposti, in quanto nel caso di specie non ricorreva l'ipotesi della grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte o del rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. La ricorrente non si era rifiutata di osservare le prescrizioni, né di svolgere il lavoro e la circostanza che su 144 ore previste ne avesse effettuato solo 24,5 era dovuta a problemi di lavoro e di salute.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Aldo Cennicola, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I primi due motivi, con cui il ricorrente si duole della mancata fissazione dell'udienza, sono manifestamente infondati. L'art. 464-octies cod.proc.pen., che disciplina le modalità attraverso le quali può farsi luogo alla revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova, prevede al primo comma che tale revoca può essere disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza, e al secondo comma che la revoca deve essere preceduta dalla fissazione dell'udienza, ex 127 cod. proc. pen., per la valutazione dei presupposti, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima.

Lo stesso articolo stabilisce che l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. Alla stregua di tali previsioni risulta evidente che il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti. Si è, dunque affermato che non è possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che l'udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione dì causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca (in tal senso sez. 6 n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387) Nel caso di specie, si osserva che, in sede di opposizione a decreto penale, la ricorrente aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova e, una volta elaborato il programma da parte dell'Uepe, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova, con ordinanza del 10 marzo 2023, aveva disposto detta sospensione.

All'udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2024, fissata ai fini della verifica dell'esito del percorso di messa alla prova, presenti il Pubblico Ministero e il difensore dell'imputata, il Giudice aveva dato atto del contenuto della relazione dell'Uepe (negativo quanto all'esito della prova) e, dopo che il difensore si era limitato a chiedere un rinvio per consentire il completamento dei lavori di pubblica utilità, aveva emesso l'ordinanza di revoca oggetto di impugnazione. Può, dunque, affermarsi che la revoca sia legittimamente intervenuta, in quanto disposta a seguito di udienza in cui le parti sono state rese edotte del contenuto della relazione e sono state, pertanto, poste nelle condizioni di interloquire rispetto a tale contenuto, nel rispetto della previsione di cui all'art. 464 octies cod. proc. pen. .

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato Ai sensi dell',Rart. 168- quater cod. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere revocata nelle seguenti ipotesi:

1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte;

2) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità;

3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (ex multis Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018 , Farioli, Rv. 27365501) "tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all'obbiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispetto all'impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall'ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, nonché - la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato - alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell'istituto".

Pacifico è, comunque, che in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice sia titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, Sentenza n. 28826 del 23/02/2018 Rv. 273655 ). Nel caso di specie, il giudice ha sottolineato come dalla relazione dell'U.E.P.E emergesse una grave e reiterata violazione del programma e delle prescrizioni imposte, oltre che il sostanziale rifiuto della prestazione del lavoro:

Loor Paredes aveva svolto solo 24,5, delle 144 ore previste di lavoro di pubblica utilità, non aveva versato la somma di 50 euro a favore del fondo vittime della strada, non si era presentata alla giornata formativa organizzata all'Arcat. Ha concluso, dunque, che l'esito della messa alla prova fosse negativo. Il percorso argomentativo adottato nel provvedimento di revoca della sospensione del procedimento appare, dunque, sorretto da ragioni coerenti e non illogiche, mentre il motivo, oltre a non confrontarsi con tali ragioni, si limita ad assumere in maniera generica la buona fede dell'imputata e, in ultima analisi, la sua impossibilità di agire diversamente per cause indipendenti dalla sua volontà, senza tuttavia allegare e documentare specifiche circostanze rilevanti in tal senso.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas