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Sentenza — n. 21558/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation following a plea bargain conviction within the five-year period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21558/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a plea bargain sentence serves as a valid ground for revoking a previously granted conditional sentence suspension. The appellant argued that the plea bargain lacked the necessary criminal responsibility finding required by Article 168 of the Penal Code and occurred outside the revocation period. The court rejected these claims, affirming that legislative equivalence treats plea bargains as convictions, and the offense was committed within the statutory five-year window.

Regesto Legislator

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Art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: A plea bargain sentence constitutes a valid title for the revocation of a conditional sentence suspension previously granted, as it is legislatively equated to a conviction sentence.

Parole chiave

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conditional sentence revocation plea bargain equivalence five-year revocation period criminal responsibility finding inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.
Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 168 cod.pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza dell'1.12.2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a Save Giuseppe la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. Pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza dell'1.12.2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a Save Giuseppe la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 168 cod.pen
Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 168 cod.pen.
art. 616 cod. proc. Pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop
Questa Corte (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019
(Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVE GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/06/1983 avverso la sentenza del 01/12/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'1.12.2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a Save Giuseppe la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, revocando la sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato con la sentenza emessa il 5.7.2018, irrevocabile il 30.10.2018.

2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 168 cod.pen. nella parte in cui, pur in presenza di definizione per applicazione pena, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si assume che il beneficio de quo non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce presupposto imprescindibile per la revoca disciplinata dall'art. 168 comma 1, n. 1 cod.pen. Inoltre la condotta presa in considerazione nella sentenza del 5.7.2018 risulta commessa prima del quinquennio utile alla revoca della sospensione condizionale.

3. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518) ha affermato che la sentenza di patteggiannento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Nessun vizio inficia, pertanto, la sentenza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato con la sentenza emessa il 5/7/2018.

3. Correttamente la revoca de qua è stata disposta per la commissione di un fatto costituente reato nel quinquennio, considerato che il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019, Rv. 277332).

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così