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Sentenza — n. 21545/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court order denying compensation for custody, ruling defendant's conduct created false appearance of guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's order denying compensation to Alfonso Briganti for his pre-trial detention. The Ministry of Economy and Finance argued Briganti's conduct, including ambiguous associations and derogatory remarks, constituted grave negligence justifying the denial of reparations. The Court held that the lower court erred by failing to assess whether Briganti's behavior created a false appearance of guilt sufficient to bar compensation, regardless of his ultimate criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 314 et seq. of the Code of Criminal Procedure; The court must verify if the defendant's conduct contributed to creating a false appearance of guilt sufficient to bar compensation, even if the conduct does not meet the strict elements of a crime.

Parole chiave

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custody reparations false appearance of guilt grave negligence compensation denial pre-trial detention criminal liability appeal court order indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 314 et seq. of the Code of Criminal Procedure
204286 - 01).8.11 giudice della riparazione, dunque, non può omettere tale giudizio di sussunzione senza con ciò violare il disposto dell'art. 314 cod.proc.pen.
artt. 1227 comma 2 cod. civ
in relazione agli artt. 1227 comma 2 cod. civ.
art. 314 cod.proc.pen
204286 - 01).8.11 giudice della riparazione, dunque, non può omettere tale giudizio di sussunzione senza con ciò violare il disposto dell'art. 314 cod.proc.pen.
art. 314 cod.proc.civ
204286 - 01).8.11 giudice della riparazione, dunque, non può omettere tale giudizio di sussunzione senza con ciò violare il disposto dell'art. 314 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013
sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep.
Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016
259082; Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016 dep., Rv.
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019
268952 — 01; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv.
Sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014
Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016
Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv.
Hosni Hachemi Ben Hassen, Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019
Sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010
sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv.
Sez. 4 n. 37528 del 24/6/2008
Sez. 4 n. 42679 del 24/5/2007
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. contro BRIGANTI ALFONSO nato a NAPOLI il 13/05/1962 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni del PG con le quali è stato chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria depositata dall'Avvocato Cristiano Baroni, difensore di Alfonso Briganti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha accolto l'istanza di riparazione avanzata, ai sensi degli artt. 314 e ss. cod.proc.pen, da Alfonso Briganti, liquidandogli una somma a titolo di indennizzo. La Corte di appello ha osservato: - dagli atti allegati risultava effettivamente che ad Alfonso Briganti era stata applicata dapprima la misura della custodia personale in carcere e poi degli arresti domiciliari per la durata di 171 giorni complessivi, in relazione all'indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Potenza, poi trasferita per competenza a Lucca; - non era ostativa la circostanza che fra i reati per cui era stato chiamato a rispondere, associazione a delinquere, assieme alla propria compagna ed altri, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di giovani donne straniere, per lo più provenienti da paesi dell'Est europeo illecitamente introdotte in Italia a seguito di contratti di lavoro formalmente per mansioni di intrattenitrici, ve ne erano due (artt. 56, 110 e 600 cod.pen., art. 81 cod.pen ed art. 3 I. n. 75 del 1958 - capi AAA e BBB dell'imputazione provvisoria originaria -), per i quali vi era stata separata sentenza di prescrizione, in quanto per tali reati non era stata disposta la misura cautelare e, con valutazione incidentale, era anche stata esclusa l'effettiva sussistenza dei medesimi reati; - non poteva affermarsi che il Briganti avesse dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave, posto che lo stesso aveva reso un ampio interrogatorio, rispondendo alle diverse domande che gli venivano poste e negando la propria responsabilità; - non esulavano dalla normale dialettica gli inviti del GIP a «non far finta», né le perplessità dello stesso in ordine ad un bonifico emesso in favore di un coimputato; - non integrava la colpa grave il fatto di aver parlato, nelle intercettazioni, delle ragazze destinate a locali notturni come merce, seppure si trattasse di condotta sgradevole; - non assumeva neppure rilievo il rapporto di amicizia che si era creato fra il Briganti ed il Betti, funzionario del Ministero degli Affari Esteri che si occupava dei visti, in ragione della mancata conferma di episodi corruttivi e della naturale frequentazione che si era instaurata fra i due in ragione della necessità di far arrivare le ragazze dall'Est dell'Europa.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 314 e ss. in relazione agli artt. 1227 comma 2 cod. civ. e 2055 comma 3 cod. civ., in ragione del fatto che l'imputato aveva, dolosamente o con colpa grave, rilasciato dichiarazioni non credibili durante l'interrogatorio, tanto da far spazientire il GIP. Si trattava di dichiarazioni incoerenti e mendaci che, rese in un quadro indiziario di per sé significativo, ben potevano aver contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante. Il Briganti, inoltre, non aveva mai adeguatamente spiegato i rapporti con il funzionario del Ministero degli Affari Esteri.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso.

4. La difesa di Alfonso Briganti ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte di appello di Firenze.

2. Va osservato che l'ordinanza impugnata ha ritenuto l'assenza di dolo o colpa grave in capo al Briganti, nella determinazione della restrizione della libertà personale subita, sostanzialmente, perché non poteva integrare la colpa grave la circostanza di aver tenuto, nel corso dell'interrogatorio reso al GIP il 18.9.2007, un comportamento tale da non superare la normale dinamica di un articolato e complesso interrogatorio, dovendosi leggere in tal modo le sollecitazioni del GIP a non adottare tecniche simulatorie ("Briganti, non faccia finta") o a fornire risposte retoriche o sopra le righe. Altra criticità da superare de plano, ad avviso della Corte territoriale, era quella costituita dal rapporto, ritenuto dal GIP non chiaro, tra il Briganti ed un funzionario del Ministero degli Esteri (coimputato), concretizzatosi nell'aver bonificato allo stesso la somma di euro 5000.

3. Anche in questo caso, infatti, Briganti aveva fornito una propria giustificazione dell'operazione bancaria, e non poteva certo leggersi come atteggiamento colposo addebitabile all'istante il fatto che la giustificazione non fosse stata accolta dal GIP. Anche le conversazioni telefoniche intercettate tra i due non assumevano valenza al fine di configurare la condotta ostativa, perché la sentenza del Tribunale di Lucca, relativa alla responsabilità penale dell'istante, aveva sancito che non vi fosse prova che il rilascio dei visti di ingresso per le ragazze fosse avvenuto in violazione della normativa di cui al d.lgv. 286/1998, per cui i rapporti tra i due erano da ricollegare a consuetudini e familiarità, riconducibili a persone che finiscono per frequentarsi in ragione delle rispettive attività di lavoro.

Inoltre, non poteva cogliersi la condotta gravemente colposa neanche nel fatto, dato per esistente, che nel corso delle intercettazioni telefoniche l'istante aveva parlato delle ragazze destinate ai locali notturni relativi all'attività della agenzia Karisma, definendole "merce", in quanto, pur trattando di definizione sgradevole, non implicava la sussistenza della colpa grave.

4. Il motivo del ricorso per cassazione, in sostanza, deduce la violazione del parametro normativo di giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione.

5. La critica è fondata in quanto coglie l'errore prospettico in cui è caduta l'ordinanza impugnata, che ha elencato le molteplici circostanze, ritenute significative in sede cautelare quali gravi indizi di colpevolezza, per la ipotesi di reato per cui si procedeva, senza spiegare compiutamente le ragioni per le quali non ha ritenuto che le medesime fossero sussumibili all'interno delle nozioni di colpa grave o dolo.

6. Nella giurisprudenza della Corte di cassazione tali nozioni sono state tradizionalmente ricondotte alle ipotesi in cui (Sez. 1, n. 193 del 20/01/1992, Rv. 189349 - 01) il soggetto inquisito o abbia scientemente operato al fine di creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottato o mantenuta una misura cautelare nei suoi confronti (ipotesi dolosa), ovvero abbia mostrato una ingiustificabile o macroscopica trascuratezza nella rappresentazione all'autorità procedente, una volta reso edotto degli addebiti mossigli, di fatti e circostanze idonei a scagionarlo o, comunque, a consentire il mantenimento o il recupero dello stato di libertà (ipotesi colposa).

7. Chi chiede l'equa riparazione, dunque, non deve aver concorso, unitamente all'errore dell'Autorità giudiziaria, a cagionare, per colpa grave, la propria detenzione. In altri termini, il richiedente, rapportandosi al parametro della condotta dell'uomo medio (anche non particolarmente avveduto, secondo il tipo "buon padre di famiglia"), non deve essere venuto meno all'osservanza di un dovere obiettivo di diligenza, in ragione della quale si sia trovato in una situazione di prevedibile verificazione dell'evento "detenzione". Per quanto riguarda il dolo, invece, per negare il diritto, deve dimostrarsi che colui che chiede l'equa riparazione si è addirittura rappresentato e ha voluto quell'evento o che - dolo eventuale - ne ha accettato il rischio (Sez. 4, n. 3912 del 29/11/1995, Rv. 204286 - 01).8.11 giudice della riparazione, dunque, non può omettere tale giudizio di sussunzione senza con ciò violare il disposto dell'art. 314 cod.proc.pen.

Occorre, infatti, valutare se le specifiche condotte accertate, collocate con prospettiva ex ante all'interno del quadro in astratto integrante il dolo o la colpa grave, realizzino le citate condotte ostative alla riparazione.

9. Si tratta di passaggio essenziale ai fini del corretto accertamento della condotta ostativa, che l'ordinanza impugnata non ha realizzato. La stessa, infatti, ha valutato le singole circostanze in modo atomistico e parziale, considerandole come se dovesse pronunciarsi sulla responsabilità penale del richiedente e non sulla istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

10. Non ha effettuato il necessario giudizio di sussunzione all'interno della categoria della colpa grave o del dolo, non ha spiegato quindi le ragioni della ritenuta irrilevanza della oggettiva trasmissione di denaro da parte del ricorrente al funzionario del Ministero degli Affari Esteri, che si occupava delle pratiche di suo interesse, allo stesso modo, non ha spiegato le ragioni della ritenuta ininfluenza della esplicita qualificazione, da parte del ricorrente, quale "merce", delle persone del cui trasferimento da taluni Paesi stranieri discuteva con i propri interlocutori commerciali. È pure del tutto mancata la conclusiva verifica, ex ante, della idoneità della situazione in fatto e per come appariva, all'epoca della disposta misura cautelare, a cagionare l'erroneo convincimento della ricorrenza dei presupposti per la misura in capo all'Autorità procedente.

11. L'ordinanza avrebbe dovuto, in definitiva, fare effettiva applicazione delle regole di giudizio espresse dall'art. 314 cod.proc.civ., fra le quali, innanzi tutto, l'autonomia della valutazione di quest'ultimo rispetto a quella del giudice dell'accertamento della responsabilità penale, che l'ordinanza impugnata non mostra di tenere in considerazione.

12. In linea generale, va ribadito anche in questa sede che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082; Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016 dep., Rv. 268952 — 01; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01).

13. Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2.014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).

16. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata' e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218).

17. Alla stregua di tali principi, dai quali si trae l'ambito e la regola di giudizio propri del giudice della riparazione, deve affermarsi che, agli stessi non si è attenuta l'ordinanza impugnata.

18. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, quanto alla valutazione della insussistenza di un comportamento dell'interessato, ostativo all'insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio - che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi di diritto enunciati - alla Corte d'appello di Firenze, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. RQ.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze cui demanda anche la regolamentazione delle s