Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to lack of Albanese translation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's complaint regarding the untranslated Albanese version of the plea bargain sentence was not a valid ground for review. The defense argued for a translation error, but the prosecution contended that such defects do not permit exceptions in plea bargain proceedings. The court held that while untranslated documents might affect appeal deadlines, they do not constitute grounds for nullity in this specific procedural context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: In plea bargain proceedings, defendants who do not know Italian cannot raise exceptions based on the lack of translation of procedural acts, as the access to the trial precludes such claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAHIRAJ ADMIR nato il 06/05/1991 avverso la sentenza del 18/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trani ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di giustizia nei confronti di Tahiraj Admir (cittadino albanese), in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando - in sintesi - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa traduzione in lingua albanese, per iscritto, della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. In primo luogo, la descritta censura è indeducibile, in quanto non riconducibile a quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., vale a dire quelle riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
6. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che l'accesso al rito del "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotto, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire vizi derivanti dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198 - 01). Peraltro, la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato straniero che non conosca la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma può incidere, eventualmente, sulla decorrenza del termine di impugnazione della sentenza (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965 - 01).
7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d