Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order citing generic grievances and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's challenge to the detention order. The defense argued the defendant was merely a storage location rather than a dealer, while the prosecution contended the sheer volume of drugs and possession of weapons indicated extreme danger. The court ruled that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or interpret proof, limiting its role to checking the legal correctness and logical consistency of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or interpret proof, but must only verify the legal correctness and logical consistency of the lower court's reasoning regarding the gravity of indicia and the appropriateness of precautionary measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAROPPO FRANCESCO ALBERTO nato a LECCE il 06/07/1996 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato GENNCARARI GABRIELE del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. RELLA LUIGI del foro di LECCE in difesa di CAROPPO FRANCESCO ALBERTO e che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, su appello ex art.310 cod. proc. pen. proposto dal PM territoriale, ha applicato - in luogo degli arresti domiciliari disposti dal GIP - la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Alberto Caroppo, indagato dei reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente (kg. 5,220 lordi di cocaina) e di armi.
2. Ricorre per cassazione il difensore del Caroppo, lamentando, in sintesi, l'erroneità dell'assunto del Tribunale, secondo cui l'indagato fosse il soggetto deputato allo spaccio della sostanza stupefacente, e quindi l'inadeguatezza della misura cautelare applicata, oltre che l'insussistenza del pericolo di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deducendo censure generiche e aspecifiche, che non si confrontano con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, certamente congruo e non illogico.
2. Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, sono inammissibili, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, favorevole al ricorrente. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti.
Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
3. Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico- giuridici desumibili in sede di legittimità, avendo adeguatamente rappresentato i gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo al rinvenimento, all'interno di un locale nella disponibilità del medesimo, di diverse confezioni sottovuoto di vario peso contenente stupefacente del tipo cocaina e di due pistole con relativo munizionamento, oltre a materiale vario per il confezionamento ed una macchina conta banconote. All'esito delle perquisizioni, il Caroppo veniva trovato in possesso di oltre cinque chili di cocaina, di una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa e di una pistola calibro 7.62, munita di caricatore.
Tutti elementi che non possono essere rimessi in discussione, in assenza di evidenti vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. Sotto questo profilo, gli scarni rilievi del ricorrente sfociano nel merito e neanche si confrontano adeguatamente con le specifiche e logiche argomentazioni dell'ordinanza impugnata, coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, non presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell'indagine.
4. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente valutato la situazione nel suo complesso e ritenuto, sulla base di quanto accertato, che l'indagato, stante l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta ed il possesso di armi clandestine, sia soggetto - ancorché incensurato - estremamente pericoloso, meritevole della misura inframuraria, secondo una valutazione di merito non manifestamente illogica, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.Va, inoltre, disposto che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2