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Sentenza — n. 21526/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on habitual offense requirement for non-punishment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Court of Appeal's confirmation of the lower court's judgment regarding the defendant's non-punishment due to minor offense. The defendant argued the lower court failed to properly apply the habitual offense requirement under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the lower court's finding of habituality based on only one prior offense contradicted established jurisprudence requiring at least two additional offenses.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The habitual offense prerequisite for non-punishment requires the author to have committed at least two other offenses besides the one under examination, and a single prior offense does not constitute habituality.

Parole chiave

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habitual offense requirement non-punishment provision lack of reasoning Article 131 bis annulment of judgment guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen.
Art. 133 cod. pen.
Né si rinvengono, nel conciso corpo motivazionale della pronuncia, ulteriori elementi dai quali desumere, anche implicitamente, valutazioni inerenti i criteri di cui all'art. 133, pur se non complessivamente considerati (Sez.
art. 131 bis cod. pen
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO ALFONSO nato a SAN CATALDO il 23/07/1981 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE I; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato RICOTTA VINCENZO, del foro di CALTANISSETTA, in difesa di IPPOLITO ALFONSO. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Ippolito Alfonso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenzai,y pronunciata dal Tribunale di Enna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b, D.Igs. 285/92 e succ. mod. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen.

2. Il ricorso è fondato. L'argomentazione della Corte nissena è del seguente tenore: "il comportamento è abituale, avendo l'imputato commesso più reati della stessa indole. Il prevenuto è, infatti, gravato da un precedente per guida in stato di ebbrezza". Quanto enunciato contrasta con la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame ( Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). La commissione di un solo illecito, dunque, non configura la abitualità del reato e non è ostativa al riconoscimento della tenuità del fatto. Né si rinvengono, nel conciso corpo motivazionale della pronuncia, ulteriori elementi dai quali desumere, anche implicitamente, valutazioni inerenti i criteri di cui all'art. 133, pur se non complessivamente considerati (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 , Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto.

Va comunque dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024 Il Cnsglier esten