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Sentenza — n. 21520/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal on habitual conduct for leniency but dismisses abbreviated trial delay claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the applicant's claim for exclusion of punishability due to the particular triviality of the offense, while rejecting his complaint about the late request for an abbreviated trial. The court found that the applicant had committed at least two other similar offenses, satisfying the requirement for habitual conduct which bars the leniency benefit. Conversely, the lower court correctly determined that the request for an abbreviated trial was inadmissible because it was filed after the revocation of the trial suspension, making it incompatible with the suspended procedure.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 464-bis, comma 2 cod. proc. pen.: The habitual conduct requirement for exclusion of punishability is met by two subsequent offenses of the same kind; a request for an abbreviated trial is incompatible with a trial suspension and is inadmissible if filed after the suspension is revoked.

Parole chiave

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exclusion of punishability particular triviality habitual conduct abbreviated trial trial suspension procedural incompatibility judicial review guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
In conclusione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., rinviando sul punto alla Corte di appello di Perugia, nel resto dovendo essere pronunciato il rigetto del ricorso.
Art. 464-bis, comma 2 cod. proc. pen.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15
art. 131-bis cod. pen
Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin
Sez. 4, n. 25987 del 20/02/2013, Carapezza
Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017, Elfdili
Sez. 2, n. 36672 del 05/07/2017, Marcias
(Sez. 2, n. 36672 del 05/07/2017, Marcias, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO PASQUALE nato a PESCARA il 22/05/1997 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara dell'Il aprile 2022 con cui Di Rocco Pasquale, concesse le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un ciclomotore privo della patente di guida, in quanto mai conseguita, con recidiva nel biennio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura. Con il primo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 131-bis cod. pen. dal fatto che costui avesse riportato una analoga condanna nel 2020 e che in altre tre circostanze fosse stato trovato alla guida sprovvisto di patente, atteso che tali ultimi eventi sarebbero irrilevanti ai fini della valutazione dell'abitualità della sua condotta e che la condanna subìta nel 2020 - peraltro non definitiva, pendendo ancora giudizio presso questa Suprema Corte - rappresenterebbe, comunque, un unico precedente di rilievo penale, insufficiente a consentire l'omessa applicazione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Con la seconda doglianza il Di Rocco ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto rigetto della sua istanza di ammissione al rito abbreviato. Avrebbero, in particolare, errato i giudici di merito nel ritenere inammissibile, in quanto tardiva, l'indicata richiesta - sul presupposto che la stessa dovesse essere proposta dinanzi al G.I.P. nell'udienza in cui, invece, era stata disposta la revoca della sospensione del processo con messa alla prova - considerato che vi sarebbe piena compatibilità tra l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova ed il giudizio abbreviato, ben potendo essere richiesto di procedere con tale rito pur a seguito della disposta revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. é.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo eccepito, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente all'aspetto ivi dedotto, con pronuncia del rigetto nel resto.

2. E', in particolare, da accogliersi l'introduttiva censura, con cui il ricorrente ha lamentato l'erroneità della motivazione con cui la Corte territoriale ha deciso di negargli il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., risultando, nel caso specifico, non corretta l'argomentazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto ostativi al riconoscimento dell'invocato beneficio, poiché sintomi dell'abitualità della sua condotta, «un'altra condanna, nel 2020 (reato consumato nel 2020), per il medesimo reato», nonché il fatto di essere «stato sorpreso alla guida in altre tre occasioni nel 2018 (cfr.

CNR in atti)». A tutto voler concedere, infatti, il Di Rocco risulta gravato da, un solo precedente penale, non potendo costituire ex se dei reati le altre ipotesi in cui era stato trovato alla guida nel 2018, il che - conformemente a quanto eccepito da parte del ricorrente - risulta inidoneo a rappresentare un elemento di ostacolo al riconoscimento dell'invocato istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Le Sezioni Unite hanno da tempo stabilito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Anche le Sezioni semplici hanno, quindi, ribadito che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così, in particolare, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347-01). Ne consegue, pertanto, la necessità di una rivalutazione del suddetto aspetto, da effettuarsi, alla stregua dei principi indicati, dal competente giudice di merito in sede di rinvio.3.

Invece infondata è la doglianza eccepita con la seconda censura, risultando corretta l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto la tardività della richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata solo davanti al Tribunale, dovendo trovare puntuale applicazione, rispetto al caso di specie, il principio affermato da questa Suprema Corte per cui la competenza a celebrare il giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna appartiene al giudice per le indagini preliminari ed ha natura funzionale (così, espressamente, Sez. 4, n. 25987 del 20/02/2013, Carapezza, Rv. 257185-01; con riferimento ad un'ipotesi in cui la Corte ha ritenuto la nullità assoluta del procedimento in quanto svoltosi dinanzi al tribunale, giudice funzionalmente incompetente).

D'altro canto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sotto altro profilo, che la richiesta di giudizio abbreviato è alternativa all'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, sicché una volta che la prima sia stata formulata, la seconda deve ritenersi tardiva se presentata al momento dell'udienza fissata per la discussione (Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017, dep. 2018, Elfdili, Rv. 272570-01). L'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, cioè, è incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontà dell'imputato, sono soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, sono indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36672 del 05/07/2017, Marcias, Rv. 271492-01).

4. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., rinviando sul punto alla Corte di appello di Perugia, nel resto dovendo essere pronunciato il rigetto del ricorso. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.