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Sentenza — n. 21518/2024 — snpen Generato dall'IA

Court annuls traffic fine for alcohol exceeding 0.80g/L, ruling it an administrative offense not a criminal crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled a lower court's criminal conviction and fine for driving with an alcohol level of 0.85g/L. The defendant argued the act was merely an administrative violation, while the prosecution contended the breathalyzer results proved criminal intoxication. The court ruled that levels above 0.80g/L constitute an administrative offense under the Road Code, not a criminal crime, thus dismissing the criminal penalty.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. a) del Codice della Strada; Art. 530, comma 1 del Codice di Procedura Penale: levels of alcohol exceeding 0.80 g/L constitute an administrative offense rather than a criminal crime, precluding criminal prosecution.

Parole chiave

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alcohol limit threshold administrative offense classification criminal penalty dismissal road code provisions breathalyzer evidence validity guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. a) del Codice della Strada
del Tribunale di Trieste, riqualificata l'originaria imputazione in quella di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 530, comma 1 del Codice di Procedura Penale
L'imputato ha avanzato, con l'unico motivo dedotto, richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 1, cod.
Art. 606, lett. a), b), c) del Codice di Procedura Penale
E', invece, inammissibile l'ulteriore doglianza dedotta dal Procuratore generale, atteso che il ricorso immediato per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 606, lett.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHERSINI FABIO nato a TRIESTE il 30/03/1975 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo .pa)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 giugno 2022 il G.U.P. del Tribunale di Trieste, riqualificata l'originaria imputazione in quella di cui all'art. 186, comma 2, lett.

a) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha condannato Ghersini Fabio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 900,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi sei. 1.1. All'imputato era stato originariamente ascritto il diverso reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2-sexies, cod. strada, per avere circolato alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 0.85 g/I e 0.81 g/I, con l'aggravante di avere commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00. Presentata opposizione a un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, il Ghersini aveva formulato richiesta di essere sottoposto a giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di una consulenza tecnica di parte. Ammesso al rito, l'imputato era stato, quindi, giudicato secondo la decisione indicata, sul presupposto che, accertato che le apparecchiature in uso alle forze dell'ordine usualmente presentano un margine di errore pari al 5 % in sede di accertamento del tasso alcolemico, non vi fosse stata prova del fatto che nella seconda misurazione il Ghersini avesse presentato un valore superiore alla soglia di 0.80 g/I, indispensabile per la configurazione dell'ipotesi prevista dal comma 2, lett. b), dell'art. 186 cod. strada.

2. Avverso l'indicata decisione hanno proposto appello, con due distinti atti, Ghersini Fabio e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, che la Corte territoriale, rilevata l'inappellabilità della decisione - in quanto unicamente applicativa di una pena pecuniaria - ha convertito in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Suprema Corte. 2.1. L'imputato ha avanzato, con l'unico motivo dedotto, richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, assumendo che il G.U.P., pur avendo correttamente qualificato il fatto ascrittogli ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett.

a) cod. strada - essendo ragionevole ritenere che il suo tasso alcolemico, alla stregua di quanto giudizialmente accertato, non potesse essere superiore alla soglia di 0.80 g/I - avrebbe, poi, erroneamente disposto la sua condanna alla sanzione penale dell'ammenda, atteso che l'indicata fattispecie integra, invece, un illecito amministrativo rimesso alla valutazione del Prefetto, cui spetta l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.2.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Triste ha eccepito due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato erronea valutazione degli esiti dell'effettuato accertamento tramite etilometro.

Avrebbe, in particolare, errato il giudice di merito nel non aver ritenuto valida la misurazione del tasso alcolemico così come effettivamente effettuata nel caso concreto, non essendo risultato comprovato né che lo specifico etilometro utilizzato non fosse correttamente funzionante, né che lo stesso non fosse stato omologato o regolarmente revisionato. L'etilometro, quindi, costituirebbe una sorta di prova legale - prevista dal Codice della Strada - della ricorrenza dello stato di ebbrezza, rispetto a cui non potrebbe assumere rilievo alcuno una consulenza che, per come avvenuto nel caso di specie, si limiti ad affermare la generale non affidabilità di tale strumento.

Con la seconda censura il P.G. ha dedotto erronea applicazione di legge, evidenziando come, comunque, l'intervenuta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett.

a) cod. strada avrebbe dovuto comportare, in quanto illecito amministrativo e non reato, l'assoluzione dell'imputato con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto da Ghersini Fabio è fondato, di conseguenza imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Non vi è dubbio, infatti, che l'ipotesi prevista dall'art. 186, comma 2, lett.

a) cod. strada integri un illecito amministrativo, di competenza del Prefetto - nel caso di specie di Trieste - cui unicamente pertiene il potere di irrogare l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria. Ha errato, quindi, il G.U.P. nel disporre la condanna del Ghersini alla sanzione pecuniaria dell'ammenda.

3. E', invece, inammissibile l'ulteriore doglianza dedotta dal Procuratore generale, atteso che il ricorso immediato per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen., mentre nella specie trattasi di censura afferente al vizio di motivazione.4. Ne deriva, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con trasmissione degli atti, per quanto di competenza, al Prefetto di Trieste, altresì dichiarandosi l'inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Trieste, per quanto di competenza. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma il 29 fe