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Sentenza — n. 21055/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order denying state-funded defense due to failure to consider acquittal and income facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order denying the defendant access to state-funded defense counsel. The defendant argued the trial court ignored a prior acquittal and failed to account for his actual 2016 income based on family residence changes. The court ruled the lower court erred by not considering the acquittal and the factual discrepancy regarding the defendant's household income in 2016 versus 2018.

Regesto Legislator

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Art. 99 DPR 115/2002; Art. 125 c.p.p.: The court must consider prior acquittals and accurate income data when evaluating eligibility for state-funded defense, and failure to do so warrants annulment.

Parole chiave

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state funded defense income eligibility limits prior acquittal consideration family residence change DPR 115/2002 opposition counsel access denial procedural error annulment revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 99 DPR 30 maggio 2002, n. 115
1.11 Tribunale di Palmi, decidendo il 12 settembre 2023 in sede di opposizione ex art. 99 del d.P.R.
Art. 74 DPR 115/2002
Art. 76 DPR 115/2002
Art. 125 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLETTA VINCENZO nato a CINQUEFRONDI il 04/01/1990 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Palmi, decidendo il 12 settembre 2023 in sede di opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Locri il 29 marzo 2023 ha revocato l'ammissione di Vincenzo Nicoletta, imputato in processo penale, al patrocinio dello Stato, che era stata disposta il 14 maggio 2018, ha rigettato l'impugnazione. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Vincenzo Nicoletta, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (artt. 74 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 125 cod. proc. pen.).

In estrema sintesi, il decidente avrebbe errato nel ritenere superati i limiti reddituali per accedere al beneficio, con istanza presenta il 2 maggio 2018 in relazione al reddito dell'anno 2016, e per non avere tenuto conto del reddito effettivamente riconducibile al ricorrente secondo quanto accertato nella sentenza pronunziata il 28 giugno 2023 dal Tribunale di Locri proprio per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, contestato come commesso, appunto, il 2 maggio 2018, e dal quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Di tale sentenza, all. sub lett.

b) al ricorso e depositata in data 31 luglio 2023 nel fascicolo dell'opposizione, secondo quanto documentato tramite l'ali, sub lett.

c) al ricorso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto. Si censura anche la totale omissione, per mera apparenza, della motivazione del provvedimento impugnato 1.. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cessazione nella requisitoria scril:ta del 24 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato t

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenl:i ragioni. 2.Come puntualmente sottolineato dal P.G. di legittimità, il Tribunale, decidendo in sede di opposizione il 12 settembre 2023, non risulta avere tenuto conto del contenuto della sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi del 28 giugno 2023, dep. il 12 luglio 2023 (allegata al ricorso), dall'accusa di avere presentato dichiarazione falsa ex art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, fatto ipotizzato come commesso il 2 maggio 2018. Nella motivazione di tale sentenza si dà atto che le informazioni della Guardia di Finanza sulla base delle quali è stata, prima, revocata l'ammissione e, poi, respinta l'opposizione erano erronee, poiché attribuivano all'imputato per il 2016 un rdilito che non poteva avere, in quanto si era trasferito presso i nonni nel Comune di Cosoleto (RC) soltanto a far data dal 21 dicembre 2017 in poi, mentre prima conviveva con la madre e con i fratelli in Taurianova (RC) ed aveva altro - ed inferiore - reddito.

Non risulta conforme alle emergenze documentali il passaggio motivazionale che si rinviene nella parte finale del provvedimento impugnato circa la coincidenza tra il nucleo familiare del ricorrente nell'anno 2018 e quello dello stesso nel 2016, in quanto, invece, dal certificato storico di residenza, in atti (rilasciato dal Comune di Cosoleto - RC- il 4 giugno 2021), evidentemente preso in considerazione del giudice della cognizione penale, emerge che il 21 dicembre 2017 Vincenzo Nicoletta ha mutato la propria residenza, da Taurianova, appunto, a Cosoleto. 3.Discende, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Palmi.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunal