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Ordinanza — n. 21051/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against second-instance settlement sentences for waived liability and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by six defendants inadmissible, upholding the second-instance judgment that reduced sentences following a settlement agreement. The appellants argued for lack of reasoning regarding liability and sentencing, but the court ruled that such grievances were waived or fell outside the scope of permissible cassation review in settlement cases. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; In appeals based on settlement agreements (concordato), cassation is limited to the party's will to settle, prosecutor's consent, and divergent pronouncements; grievances regarding waived liability, non-assessment of acquittal conditions, or sentencing determinations not constituting illegal sanctions are inadmissible.

Parole chiave

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concordato in appello inammissibilità ricorso rinuncia motivi determinazione pena concordato penale difetto di motivazione clausola di coscienza motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen.), sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
pen., nonché vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato; per Lombardi Maurizio, carenza di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
pen., nonché vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato; per Lombardi Maurizio, carenza di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.), sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUERRIERI MARCO nato a FOGGIA il 28/12/1997 FONTANA GIOVANNI MICHELE nato a FOGGIA il 27/06/1977 LOMBARDI MAURIZIO "PLOTÒ" nato a FOGGIA il 18/04/1984 CRISTINO MARIA AURORA nato a SAN SEVERO il 23/10/1983 GUERRIERI DOMENICO nato a FOGGIA il 03/01/1994 PEZZUTO MARCELLO nato a FOGGIA il 24/06/1984 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 1,1~Mle,__coriclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME/ _

MOTIVI DELLA DECISIONE

Guerrieri Marco, Fontana Giovanni Michele, Lombardi Maurizio, Cristino Maria Aurora, Guerrieri Domenico, Pezzuto Marcello, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, accolte le istanze di concordato, con rinuncia ai motivi riguardanti la responsabilità, da parte di tutti gli imputati, ha rideterminato la pena rispettivamente irrogata a ciascuno di essi, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Ritenuto che i motivi di ricorso (per Guerrieri Marco, Cristino Maria Aurora, Guerrieri Domenico e Pezzuto Marcello: mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla responsabilità dei prevenuti e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; per Fontana Giovanni Michele, violazione dell'art. 192, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato; per Lombardi Maurizio, carenza di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.), sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estens