Sentenza — n. 20829/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 15 dicembre 2023, la cui motivazione veniva depositata in data 22.1.2024, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Giannone Raffaele avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che in data 4.12.2023 aveva applicato al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 cod.proc.pen; Sentenza — n. 20829/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, connma1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNONE RAFFAELE nato a TREPUZZI il 12/11/1959 avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2023, la cui motivazione veniva depositata in data 22.1.2024, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Giannone Raffaele avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che in data 4.12.2023 aveva applicato al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. In sintesi la vicenda cautelare può essere così riassunta: - con ordinanza del 4.12.2023 Giannone Raffaele veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti accertato in Trepuzzi 1'1.12.2023 in occasione dell'esecuzione di una precedente ordinanza di aggravamento, emessa nell'ambito del proc. 2648-23, sempre per vicende attinenti alla droga; in quel frangente i Carabinieri rinvenivano presso la sua abitazione gr. 574 di cocaina unitamente a n. 5 rotoli di nastro isolante, buste in cellophane ed Euro 7500,00 in contanti di talché il Giannone veniva tratto in arresto; - proposta istanza di riesame in ordine alla gravità del quadro indiziario, il Tribunale di Catania, confermava l'ordinanza impugnata ritenendo priva di pregio l'argomentazione difensiva secondo cui era carente l'accertamento della qualità della sostanza sequestrata alla luce delle modalità di confezionamento e di occultamento della medesima.
3. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, connma1, lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. ed all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 ovvero l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Si censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto il quadro di gravità indiziaria per l'applicazione di una misura cautelare ( e non già per la mera convalida dell'arresto), in assenza di qualsiasi esame, neppure mediante narcotest, sulla sostanza, ritenendo la natura stupefacente della stessa sulla scorta del rinvenimento di una importante somma di denaro in contanti, della suddivisione della droga secondo modalità tipiche nonché della circostanza che l'indagato in sede di interrogatorio di garanzia si fosse avvalso della facoltà di non rispondere.
4. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Va ribadito il costante orientamento di questa Corte (vedi Sez. 4, n. 4278 del 13/01/2009, Bonforte, Rv. 242516) secondo il quale ai fini dell'accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessaria la perizia ben potendosi utilizzare, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, dichiarazioni testimoniali o confessorie, il risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità d'indizi, gravi, specifici e concordanti, nonché i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato.
Sul punto si è anche affermato che in tema di spaccio di stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza non è necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia ecc. ( Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2010, Moltoni, dep. 2011, Rv.249703, nello stesso senso Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Morabito, Rv. 270486, in motivazione). In altri termini il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione.(Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 ).
2. Fatte queste premesse, nel caso di specie il Tribunale del riesame in applicazione di tale principio, ha desunto la natura della sostanza dalle modalità di confezionamento della stessa, ritenute inequivocabilmente espressive della destinazione allo spaccio nonché dalla sua custodita in un luogo appartato in due confezioni essendo peraltro già stati sigillati cinque cipollotti (del peso di 101, 51, 50, 25, 25 gr.) che, avuto riguardo anche alla disponibilità di nastro isolante e delle buste in cellophane e della notevole somma di denaro in contanti, costituivano distinti quantitativi da cedere a terzi. A fronte di tali dati obiettivi, il Tribunale ha ritenuto altresì inverosimile che tali modalità di occultamento e confezionamento avessero ad oggetto una sostanza priva di effetti psicotropi, peraltro in assenza di qualsiasi spiegazione fornita dall'indagato. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremil