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Sentenza — n. 20821/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming unjust detention delay violates constitutional liberty rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Moi inadmissible, rejecting his claim that a 13-day processing time for early release violated constitutional liberty rights. The appellant argued that the 15-day procedural requirement in the Prison Law was unconstitutional, but the court found no actual delay since the decision was issued within the statutory period. The court ruled that the legislative provision ensuring necessary investigation time is valid and that the constitutional question raised was irrelevant to the specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis comma 2 della legge n. 354 del 1975; The procedural requirement for a fifteen-day interval before granting early release does not violate constitutional liberty rights when the decision is rendered within the statutory timeframe, as it ensures necessary investigative procedures.

Parole chiave

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early release procedure unjust detention claim constitutional liberty rights prison law 1975 procedural delay analysis proroga della carcerazione preventiva ritardo del ministero pubblico restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis comma 2 della legge n. 354 del 1975
In particolare, la Corte di appello ha ri tenuto la domanda infondata in base al tenore testuale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n.
Art. 54 della legge n. 354 del 1975
354/75, nella parte in cui prevede lo spirare del termine dilatorio quindicinale, anche laddove il condannato abbia partecipato all'opera di rieducazione ex art. 54 della stessa legge e, conseguentemente, debba venir liberato anticipatamente» (così alle pp.
Artt. 24 e 111 Cost.
Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Angelo Moi, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con' il quale denunzia violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost.); in subordine, sollecita la Corte a sollevare questione di costituzionalità.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammisibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Sentenza n. 186 della Corte Costituzionale del 7-13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Min. Econ. in proc. Egharevba Enoghayin
Infatti, come puntualizzato , nella parte motiva di Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Min. Econ. in proc. Egharevba Enoghayin, non mass.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOI ANGELO nato a SAN GAVINO MONREALE il 29/01/1950 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Cagliari il 26-27 ottobre 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Angelo Moi, il quale aveva chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per avere patito ingiusta detenzione nei giorni compresi tra il 12 ed il 16 di settembre 2022, a casa del denunciato ritardo con il quale il Magistrato di sorveglianza gli ha concesso quarantacinque giorni di liberazione anticipata.

2. In particolare, la Corte di appello ha ri tenuto la domanda infondata in base al tenore testuale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il Magistrato di sorveglianza decide sull'istanza di concessione di liberazione anticipata non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere del P.M., onde consentire di svolgere gli accertamenti necessari, tenuto conto che l'istanza è stata depositata non prima del 3 settembre 2022 e che il provvedimento concessivo - di cui si sottolinea la efficacia costitutiva - è stato - emesso il 16 settembre 2022, cioè entro il tredicesimo giorno.. Ho osservato, dunque, il giudice di merito essere concretamente irrilevante la sollecitata questione di legittimità costituzionale.

3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Angelo Moi, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con' il quale denunzia violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost.); in subordine, sollecita la Corte a sollevare questione di costituzionalità. 3.1. Ripercorsa la motivazione reiettiva, ritiene il ricorrente che la < valorizzazione da parte della Corte di appello del termine di almeno - quindici giorni per provvedere, onde syolgere la necessaria istruttoria, di cui all'art. 69- bis dell'ordinamento penitenziario sia «censurabile, in quanto irrispettosa del principio, indiscutibilmente basilare in quanto sancito dalla Costituzione, secondo il quale la libertà costituisce uno dei primari diritti "sacri ed inviolabili".

Ed allora, operando secondo i principi (altrettanto basilari) che regolano la gerarchia delle fonti normative, ben avrebbe dovuto la Corte di merito disapplicare il disposto - dell'art. 69 bis della L. n. 354 del 26 luglio 1975» (così alla p..3 del ricorso). 3.2. In subordine, la Difesa formula istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, «indicato come viziato da relativa illegittimità l'art. 69 bis della L. n. 354/75, nella parte in cui prevede lo spirare del termine dilatorio quindicinale, anche laddove il condannato abbia partecipato all'opera di rieducazione ex art. 54 della stessa legge e, conseguentemente, debba venir liberato anticipatamente» (così alle pp. 4-5 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il Pubblico Ministero nella requisitoria scritta del 10 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. L'Avvocatura erariale con la memoria del 20 gennaio 2024 ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso é manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. L'art. 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975 prevede, testualmente, che «Il magistrato di sorveglianza [cui è stata presentata istanza di concessione della liberazione anticipata] decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e ,anche in assenza di esso». Chiara la ratio: prevedere un termine per acquisire le informazioni necessarie per decidere cognita causa. Infatti, come puntualizzato , nella parte motiva di Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Min. Econ. in proc. Egharevba Enoghayin, non mass. (sub n. 10 del "considerato in diritto", p. 10), il provvedimento sulla richiesta di liberazione anticipata interviene necessariamente «a seguito di attività discrezionale frutto di istruttoria.

La décisione del magistrato di sorveglianza, difatti, presuppone una necessaria istruttoria, che in concreto potrebbe rilevarsi ~essa / caratterizzata anche .dalla richiesta del parere al Pubblico Ministero e dalla richiesta e successiva valutazione di apposita relazione o, se il caso lo ~leda, di plurime relazioni redatte da esperti dell'istituto di pena o addirittura, ancora una volta se il caso lo richiede, di più istituti (eventualmente frequentati dell'instante nel periodó di riferimento), ovvero ancora di relazioni con riferimento al trattamento in eventuali comunità esterne.

L'Autorità è in particolare chiamata a accertare (oltre alla sussistenza degli altri presupposti) che il condannato abbia dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. In forza dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. In forza dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di' rieducazione e ai fini del suo più efficace reinserimento in società».

Rispetto all'indicato termine di quindici giorni, nessun ritardo vi è stato da , parte del giudice di merito nel provvedere. Estremamente vaga, infine, la sollecitazione contenuta nel ricorso ad avanzare questione di illegittimità costituzionale, questione che sarebbe in ogni caso irrilevante nella presente vicenda.

3. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammisibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, in dispositivo. Infine, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero , resistente, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 'euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero res