Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding defense impediment and prescription. The court rejects the request to suspend proceedings and declares the appeal inadmissible. The decision upholds the conviction despite partial annulment of mitigating circumstances. The court emphasizes that partial annulment does not allow for prescription claims. The ruling confirms the finality of the criminal judgment. The appeal is rejected based on procedural and substantive errors. The court maintains the original conviction's validity. The decision highlights the importance of procedural rules. The appeal fails on multiple legal grounds. The court affirms the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting both the request for a hearing postponement due to alleged impediment and the claim of prescription. The appellant argued that a single lawyer's absence justified a delay, while the prosecution contended the defense was adequately represented by two lawyers. The court ruled that no postponement is necessary when the defendant has two defenders and one is absent without valid cause, and that partial annulment of mitigating circumstances does not permit a new prescription claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) e lett. b) c.p.p.; Art. 157 c.p.: When an appeal is manifestly unfounded regarding the necessity of a hearing postponement or the applicability of prescription after partial annulment, the appeal must be declared inadmissible.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTOLDI DANIELE nato a BOLOGNA il 09/08/1971 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 31.10.2023 la Corte d'appello di Bologna, pronunciandosi quel giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 5580 dell' 8.11.2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna emessa in data 13.9.2018, appellata dall'imputato Bertoldi Daniele, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione, confermando la sentenza nel resto.
2. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale: - con sentenza del 13.9.2018 il Tribunale di Bologna ha ritenuto Bertoldi Daniele colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella sua qualità di legale rappresentante (dal 04.02.2011 al 28.09.2015) della società N.R.G. Italia S.r.l. con sede legale in San Bolognese, via dei Platani n. 17, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ometteva, pur essendovi obbligato, la presentazione del Modello Unico Società di Capitali per l'anno 2012, da cui derivava un maggior reddito accertato pari ad euro 296.083,00, un volume d'affari pari ad euro 1.162.598,00 ed una maggiore imposta dovuta ai fini IRES per euro 78.950,00 ed ai fini IVA pari ad euro 244.146,00, per la parte di condotta afferente all'imposta indiretta condannandolo alla pena sospesa di anni uno di reclusione.
Invece lo assolveva dal reato ascrittogli per la parte di condotta relativa all'imposta diretta perché il fatto non sussiste; - la Corte d'appello di Bologna con sentenza in data 15.6.2021 ha confermato la sentenza impugnata; - proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, questa Corte con sentenza Sez. 3, n. 5580 dell'8.11.2022, ritenendo fondato il quarto motivo di appello, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche.
3. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna in data 31.10.2023, l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
c) in relazione agli artt. 420 ter e 178 lett.
c) cod.proc.pen. Si assume che la difesa del ricorrente in vista dell'udienza del 31.10.2023 aveva fatto pervenire istanza di trattazione orale ex art. 23 bis d.l. 28.10.2000 n. 137 e contestuale richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento (per concomitante impegno professionale) ed il giudice d'appello, preso atto che l'imputato aveva due difensori, aveva rigettato l'istanza. Rileva che il ricorrente all'udienza del 31.10.2023 é stato assistito da un difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett.
b) in relazione all'art. 157 cod.pen. Si assume che poiché l'addebito di omessa dichiarazione si riferiva non già all'anno 2013 ma al 2012 il termine di prescrizione del reato doveva ritenersi maturato al 30.9.2023.
4. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata per l'udienza del 31.10.2023 dal difensore dell'imputato Avv. Raffaele De Simone, il quale lo assisteva unitamente all' Avv. Michele Rullo il quale, ritualmente avvisato dell'odierna udienza,non ha rappresentato alcun impedimento. Ha in tal modo fatto corretta applicazione del principio secondo cui nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l'imputato risulta assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un impedimento legittimo alla comparizione all'udienza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, in adesione al principio, corretta la sostituzione con difensore di ufficio del legale non presentatosi in udienza ancorché non adducendo alcun legittimo impedimento). (Sez. 2, n. 10064 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254875).
2. Il secondo motivo é parimenti manifestamente infondato. Ed invero, a prescindere dal computo del termine di prescrizione, va rilevato che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento. (Fattispecie in tema di annullamento parziale con rinvio, per questioni relative alla sospensione condizionale della pena) (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019) Rv. 274828). In conclusione il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
;,/ dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremi