Criminal appeal dismissed; prior administrative penalty for license revocation constitutes definitive prior offense for recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Tarroni's appeal against a criminal conviction for driving without a license. The defendant argued that the prior administrative penalty for license revocation did not constitute a crime, yet the lower court found recidivism based on a 2022 traffic stop. The court ruled that a definitive administrative sanction serves as the necessary prior offense to establish recidivism, thereby validating the criminal conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.lgs. 8 gennaio 2016, n. 8; Art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992: For an administrative offense to qualify as a prior crime for recidivism purposes, it must have been definitively ascertained, not merely contested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TARRONI ANTONIO nato a FERRARA il 14/12/1960 avverso la sentenza del 23/01/2014 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23.1.2024 il Tribunale di Pescara all'esito di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato Tarroni Antonio colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 e lo ha condannato alla pena di euro tremila di ammenda. Il prevenuto in data 17.1.2023 era stato fermato dagli ufficiali di P.G. della Polizia Locale di Pescara mentre era alla guida di un'autovettura Volvo senza la patente di guida e senza un documento di identità. Dagli accertamenti effettuati lo stesso risultava privo di patente in quanto la stessa era stata revocata con provvedimento della Prefettura in data 24.10.2015 ritualmente notificato. Inoltre emergeva che lo stesso era già stato fermato in data 6.5.2022 dai Carabinieri di Montesilvano per guida senza patente in quanto revocata.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza della contravvenzione ex art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992. Si censura la sentenza impugnata laddove, pur ritenendo l'insussistenza della recidiva nel biennio, e dovendo quindi mandare assolto l'imputato perché il fatto non é previsto dalla legge come reato, lo .ha invece ritenuto responsabile del reato a lui contestato.
3. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.
4. La difesa dell'imputato ha depositato memorie e conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. Va premesso che in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Rv. 285318). Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, e benché possa essere suggestivo il riferimento della sentenza impugnata alla mancanza di recidiva del biennio (che tuttavia si riferisce alla sussistenza di un reato e non già di un illecito amministrativo), dall'esame degli atti risulta che il Tarroni in data 6.5.2022 era stato fermato dai Carabinieri di Montesilvano alla guida peraltro del medesimo veicolo Volvo V50 tg.
EG067WX (si tratta del precedente cui fa riferimento la sentenza), sanzionato per guida con patente revocata e che l'accertamento in questione era divenuto definitivo essendo decorsi i termini per proporre ricorso. Pertanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe