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Ordinanza — n. 20813/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal for lack of motivation regarding particular leniency of the offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the cassation appeal into an appeal because the lower court's refusal to grant particular leniency lacked sufficient substantive reasoning. The defense argued the offense was minor and the defendant had shown social recovery, while the prosecution requested annulment of this specific ruling. The court ruled that such a claim cannot be examined via cassation due to the principle of observance of judicial degrees.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 569, comma 3, c.p.p.: When a cassation appeal concerns a substantive defect in the reasoning of the lower court, it must be converted into an appeal, as the general principle of observance of judicial degrees precludes examination via saltum.

Parole chiave

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particular leniency defect of motivation judicial degrees conversion to appeal principle of observance guida in stato di ebbrezza qualificata commutazione della pena pecuniaria modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 569, comma 3, c.p.p.
In tal caso, infatti, il ricorso non può essere presentato per saltum, ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569 co.
art. 131-bis c.p
b) ed e), erronea applicazione e conseguente carenza assoluta di motivazione per avere il Tribunale escluso la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., senza motivare se non in modo solo apparente.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 26419 del 3/7/2012
3 codice di rito (sez. 6 n. 26419 del 3/7/2012, Rv.
sez. 3 n. 48978 del 8/10/2014
253122; sez. 3 n. 48978 del 8/10/2014, Rv.
sez. 6 n. 26350 del 31/5/2007
261208; sez. 6 n. 26350 del 31/5/2007, Rv.
n. 40373 del 18/10/2007
236860; n. 40373 del 18/10/2007, Rv.
sez. 1 n. 48139 del 10/12/2008
238230), ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione (sez. 1 n. 48139 del 10/12/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELALLALI AZIZ nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione della causa di estinzione della particolare tenuità del fatto.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Genova, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato la responsabilità di Aziz Ellalali per il reato di cui all'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: "C.d.S."), applicando la pena di euro 48000 di ammenda (di cui 45000 in sostituzione di sei mesi di arresto). Non è stata ritenuta la particolare tenuità del fatto perché, secondo la motivazione addotta dal Tribunale, il fatto non aveva le caratteristiche della particolare tenuità, perchè era semplicemente il reato contestato.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), erronea applicazione e conseguente carenza assoluta di motivazione per avere il Tribunale escluso la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., senza motivare se non in modo solo apparente. La difesa aveva motivato la richiesta, evidenziando la modestia del fatto e le condizioni di vita e sociali dell'imputato, che dopo il fatto aveva compiuto un positivo percorso di recupero 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alla concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

4. Il ricorso deve essere convertito in appello, posto che il motivo formulato attiene sostanzialmente ad un vizio di motivazione, di cui all'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. In tal caso, infatti, il ricorso non può essere presentato per saltum, ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569 co. 3 codice di rito (sez. 6 n. 26419 del 3/7/2012, Rv. 253122; sez. 3 n. 48978 del 8/10/2014, Rv. 261208; sez. 6 n. 26350 del 31/5/2007, Rv. 236860; n. 40373 del 18/10/2007, Rv. 238230), ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione (sez. 1 n. 48139 del 10/12/2008, Rv. 242789).

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio. Così deciso in Roma, il 2