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Sentenza — n. 20781/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20781/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MADONNA MANUEL nato a CAMPOBASSO il 02/05/1991 avverso l'ordinanza del 11/09/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la rel5zione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se ite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Madonna Manuel ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 11 settembre 2022 dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata nell'ambito del procedimento penale n.1029/2020.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20781/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione.

Parole chiave

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prova dell'indigenza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità di patrocinio carenza di sostanza economica costi della campagna indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MADONNA MANUEL nato a CAMPOBASSO il 02/05/1991 avverso l'ordinanza del 11/09/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la rel5zione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se ite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Madonna Manuel ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 11 settembre 2022 dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata nell'ambito del procedimento penale n.1029/2020.

I giudici di merito hanno ritenuto che il tenore di vita non corrispondesse a quanto dichiarato dalla parte istante, incentrando il rigetto della richiesta sulla esistenza di due precedenti condanne per reati contro il patrimonio, sulla esistenza di procedimenti pendenti per il reato di spaccio di stupefacenti, sulla esiguità del reddito dichiarato. La difesa lamenta la violazione degli artt. 76 e 96 d.P.R. 115/2002 , 2727 e 2729 cod. civ.; si duole della motivazione prodotta nell'ordinanza, evidenziando come l'accertamento presuntivo in base ai precedenti penali per reati contro il patrimonio p comunque a scopo di lucro, asseverante la presunta disponibilità di redditi occulti provenienti da attività illecite, possa riguardare solo reati per i quali sia intervenuta condanna definitiva.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.

2. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile; pertanto ha provveduto a notificare l'impugnazione all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero della Giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, effettuando il deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571;

Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 19 aprile 2024 I