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Sentenza — n. 20780/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20780/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20780/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se ite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Lucchese Morena ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 18 ottobre 2023 dalla Corte d'appello di Firenze, con cui è stato confermato il decreto d'inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto nella istanza di ammissione la ricorrente si era impegnata a comunicare le sole variazioni di reddito rilevanti idonee a determinare il superamento delle soglie di ammissione al beneficio e non anche tutte le variazioni di reddito. La difesa deduce violazione degli artt. 79 e seguenti d.P.R. 115/2002, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza, senza tenere conto che l'impegno assunto dall'istante di comunicare le sole variazioni di reddito rilevanti è rispettoso della lettera e della ratio della legge.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20780/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione.

Parole chiave

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controllo degli aiuti di Stato mutamento delle condizioni finanziarie modifica dei contributi di mantenimento procedimento di controllo degli aiuti indennità di patrocinio costi della campagna

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se ite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Lucchese Morena ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 18 ottobre 2023 dalla Corte d'appello di Firenze, con cui è stato confermato il decreto d'inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto nella istanza di ammissione la ricorrente si era impegnata a comunicare le sole variazioni di reddito rilevanti idonee a determinare il superamento delle soglie di ammissione al beneficio e non anche tutte le variazioni di reddito. La difesa deduce violazione degli artt. 79 e seguenti d.P.R. 115/2002, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza, senza tenere conto che l'impegno assunto dall'istante di comunicare le sole variazioni di reddito rilevanti è rispettoso della lettera e della ratio della legge.

2. il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione atti al giudice competente per l'ulteriore corso.

3. Si è costituito il Ministero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura di Stato, che ha depositato un controricorso, impugnando le avverse conclusioni del richiedente e concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.

2. La ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile; pertanto ha provveduto a notificare l'impugnazione all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero della Giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, effettuando il deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571;

Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese di rappresentanza in favore dell'Avvocatura di Stato per il Ministero della Giustizia, che nella memoria depositata non ha sollevato eccezioni riguardo alla carenza di legittimazione passiva (Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022, Rv. 283585) ed alle modalità di presentazione del ricorso, non esplicando un'efficace attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 19 aprile 202