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Sentenza — n. 20338/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20338/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado (emessa in sede di giudizio abbreviato), ha derubricato le fattispecie in materia di stupefacenti contestate ai capi A, B e C, già ritenute in continuazione tra loro (più grave il capo A), ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riducendo la pena finale inflitta a Yaya Malsa da quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (così determinata in primo grado all'esito della riduzione per il rito) a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 20338/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sicché, in ragione di un mero calcolo matematico, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia determinato la pena, derivante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., in due anni e tre mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, poi ridotta per il rito alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (di cui al dispositivo).

Parole chiave

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riduzione della pena attenuazione della pena riduzione della multa modifica della sentenza riesame dell'entità pena caso poco grave

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Sicché, in ragione di un mero calcolo matematico, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia determinato la pena, derivante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALSA YAYA (CUI 054NFEI) nato il 21/01/1990 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa, che insiste nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado (emessa in sede di giudizio abbreviato), ha derubricato le fattispecie in materia di stupefacenti contestate ai capi A, B e C, già ritenute in continuazione tra loro (più grave il capo A), ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riducendo la pena finale inflitta a Yaya Malsa da quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (così determinata in primo grado all'esito della riduzione per il rito) a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

2. Avverso l'ordinanza, nell'interesse l'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la mancata riduzione della pena per il rito, non avendone la Corte d'appello fatta specifica menzione (tanto in motivazione quanto in dispositivo).

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, dovendosi leggere la sentenza impugnata, in particolare il dispositivo ove si fa riferimento al trattamento sanzionatorio, in un contesto unitario, laddove è chiaro l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.

2. Il giudice d'appello, difatti, evidenzia i motivi d'appello e, in particolare, la richiesta della difesa di riduzione della pena, già considerato il rito, da anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa a tre anni di reclusione e 6.600,00 di multa, previa derubricazione nell'ipotesi di «lieve entità». Dopo aver fatto esplicito riferimento al trattamento sanzionatorio di cui alla sentenza di primo grado in termini di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, quale pena finale già ridotta per la scelta del rito abbreviato, il giudice d'appello ridetermina la pena, cioè quella ridotta per il rito, a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, previa riqualificazione dei reati, già ritenuti in continuazione tra loro (più grave il capo A), ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Sicché, in ragione di un mero calcolo matematico, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia determinato la pena, derivante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., in due anni e tre mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, poi ridotta per il rito alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (di cui al dispositivo).

3. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 a