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Sentenza — n. 19629/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19629/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Genova in data 19.12.2023 ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Trawally Sainey la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di grammi 0,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del cellulare in sequestro.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19629/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. a Trawally Sainey la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di grammi 0,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del cellulare in sequestro.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali reati contro la sfera personale riservata detenzione di stupefacenti uso del telefono cellulare alla guida ritiro della querela penale traffico di cocaina
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAWALLY SAINEY (CUI 05H5H66) nato il 17/06/2000 avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Genova in data 19.12.2023 ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Trawally Sainey la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di grammi 0,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del cellulare in sequestro.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge in ordine alla confisca del cellulare, statuizione non motivata quanto ai presupposti di legge.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare.

4. Si deve premettere che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, è stata decisa dalle Sezioni Unite della S.C., le quali, con sentenza n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020), hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali.

5. Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza impugnata riconosce sussistere il reato di cessione di stupefacenti del tipo cocaina, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e che la parte della motivazione che fa riferimento al provvedimento ablativo del telefono cellulare, pur trattandosi di confisca facoltativa, nulla argomenta al riguardo; per contro, è pacifico che, anche con la sentenza di patteggiamento, il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa (cfr. Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rv. 248454 - 01).

6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare in sequestro, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il