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Sentenza — n. 19625/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19625/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la declaratoria di responsabilità di Andrea Torcasio per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (fatto del 16.6.2019). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed in ordine all'eccessiva durata della sospensione della patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 19625/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett. c), cod. strada (fatto del 16.6.2019). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed in ordine all'eccessiva durata della sospensione della patente di guida.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente valutazione dell'idoneità alla guida reato grave di stupefacenti abuso di alcol reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
c.p.p.) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORCASIO ANDREA nato a LAMEZIA TERME il 26/10/1994 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG; :

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la declaratoria di responsabilità di Andrea Torcasio per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (fatto del 16.6.2019).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed in ordine all'eccessiva durata della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato. 4.1. La censura riguardante l'art. 131-bis cod. pen. non considera che i giudici territoriali, al di là dell'elevato tasso alcolemico riscontrato, hanno motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della condotta concretamente accertata, avuto riguardo al fatto che l'imputato si trovava alla guida di un mezzo, transitando su strada pubblica, in condizioni psicofisiche profondamente alterate, tali da determinare un grave pericolo per gli utenti della strada, tanto da indurre vari automobilisti a segnalare la condotta di guida pericolosa e le manovre altrettanto pericolose poste in essere dal prevenuto. 4.2.

Quanto alla durata della sospensione della patente di guida, premesso che tale valutazione deve essere effettuata in base ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, si deve ritenere che la Corte di appello, nel confermare sul punto la statuizione del Tribunale, abbia valutato globalmente le caratteristiche del fatto ed il pericolo che potrebbe derivare dall'ulteriore circolazione del prevenuto alla guida di un veicolo, come si evince dal complesso motivazionale della sentenza impugnata, immune da evidenti vizi logici, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigli e estensore