Sentenza — n. 19371/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUELI GINO nato a CATANIA il 27/05/1989 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del Tribunale per il riesame di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto udito il Difensore: è presente, come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato PAPPALARDO SALVATORE del Foro di Siracusa, in difesa di GUELI GINO, l'Avv. Giuseppe LOMBARDO del Foro di Catania, il quale domanda l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19371/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944), prevalenti rispetto agli elementi sottolineati dalla Difesa e tali da imporre, a ragionato avviso dei giudici di merito, il mantenimento della misura cautelare in corso di esecuzione. L'ordinanza, pertanto, resiste alle censure difensive, essendo sorretta da motivazione non incongrua né illogica che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. 3.Consegue il rigètto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUELI GINO nato a CATANIA il 27/05/1989 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del Tribunale per il riesame di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto udito il Difensore: è presente, come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato PAPPALARDO SALVATORE del Foro di Siracusa, in difesa di GUELI GINO, l'Avv. Giuseppe LOMBARDO del Foro di Catania, il quale domanda l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Catania/ con ordinanza del 7 dicembre 2023/ ha rigettato l'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da Gino Gueli nei confronti del provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania/ il 9 novembre 2023 ha rigettato la richiesta di sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione con altra meno afflittiva.
2. E' opportuno premettere che Gino Gueli è stato originariamente imputato della violazione degli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e che per tali fatti si trova in regime di custodia cautelare in carcere ma che con sentenza di primo grado in data 7 novembre 2023 i fatti sono stati riqualificato in melius nella violazione degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed è stato condannato alla pena finale di undici anni ed otto mesi di reclusione, compresa la continuazione con altro reato già accertato con sentenza passata in giudicato.
Avanzata istanza di sostituzione della misura di massimo rigore con gli arresti domiciliari, anche con il c.d. braccialetto elettronico, il G.i.p. il 9 novembre 2023 ha così - testualmente - provveduto: «considerato il parere sfavorevole del P.M.; considerato altresì che l'unico elemento di novità addotto (l'emissione del dispositivo di sentenza del 07.11.2023), pur comportando un ridimensionamento delle qualificazioni giuridiche (artt. 74 c. 6 e 73 comma 5 TU Stup), non è valorizzabile nel senso prospettato dall'istanza atteso che Gueli ha subito condanna ad anni undici e mesi sei di reclusione;
PTM rigetta l'istanza».
3. Ciò premesso, ricorre per la cassazione dell'ordinanza Gino Gueli, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria in ordine all'esigenza cautelare di evitare la recidiva (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.), alla luce dei principi di attualità e di proporzionalità (art. 275 cod. proc. pen.). Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della avvenuta riqualificazione migliorativa in fattispecie meno grave, trattandosi di "piccolo spaccio", con il conseguente venir meno della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, né della distanza temporale dai fatti per cui è intervenuta condanna (risalenti al 2019) né del comportamento successivo dell'imputato, che è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa in regime di arresti domiciliari e che ha frequentato il SERT.
Con tali circostanze di fatto il Tribunale non si sarebbe misurato, adottando un provvedimento che non rispetta i principi della stretta necessità della cautela, del "minor sacrificio necessario" della libertà personale e di proporzionalità e di adeguatezza delle misure cautelari. Si richiama precedente di legittimità stimato pertinente (Sez. 3, n. 222 del 07/01/2013) in tema di necessità di valutare la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare e, comunque, di applicare la meno afflittiva tra le misure astrattamente idonee a salvaguardare le esigenze cautelari ravvisate sussistenti.
Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore ~aie della S.C..nella memoria del 20 gennaio 2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. La Difesa ha tempestivamente domandato la trattazione orale del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2. Il Tribunale per il riesame ha ritenuto non rilevante né la intervenuta condanna, sia pure previa derubricazione, né le ulteriori circostanze dedotte dalla Difesa)in considerazione sia della severa pena inflitta all'imputato all'esito del processo di primo grado sia dell'avvenuto accertamento, di cui si dà atto nella motivazione delle sentenza di cognizione, del ruolo di primissimo piano ricoperto da Gino Gueli nell'organizzazione criminale (p. 4 dell'ordinanza impugnata), circostanze - con ogni evidenza - ritenute, quantomeno implicitamente (cfr.
Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944), prevalenti rispetto agli elementi sottolineati dalla Difesa e tali da imporre, a ragionato avviso dei giudici di merito, il mantenimento della misura cautelare in corso di esecuzione. L'ordinanza, pertanto, resiste alle censure difensive, essendo sorretta da motivazione non incongrua né illogica che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. 3.Consegue il rigètto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-