Sentenza — n. 19367/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASTORE EDOARDO (RINUNCIANTE) nato a AVELLINO il 08/01/1975 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod.pen; Sentenza — n. 19367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pastore Edoardo, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e travisamento della prova avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Avellino il 5.03.2010, aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 589 cod.pen., confermando le statuizioni civili anche nei confronti del responsabile civile, Casa di Cura Santa Rita. In data 10.02.204 le parti civili costituite hanno fatto pervenire dichiarazione sottoscritta, autenticata dal difensore di fiducia, di revoca della costituzione di parte civile per rinuncia alla azione civile non avendo nulla a pretendere nei confronti di Pastore Edoardo e del responsabile civile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASTORE EDOARDO (RINUNCIANTE) nato a AVELLINO il 08/01/1975 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pastore Edoardo, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e travisamento della prova avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Avellino il 5.03.2010, aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 589 cod.pen., confermando le statuizioni civili anche nei confronti del responsabile civile, Casa di Cura Santa Rita. In data 10.02.204 le parti civili costituite hanno fatto pervenire dichiarazione sottoscritta, autenticata dal difensore di fiducia, di revoca della costituzione di parte civile per rinuncia alla azione civile non avendo nulla a pretendere nei confronti di Pastore Edoardo e del responsabile civile.
Il difensore di fiducia del ricorrente, munito di procura speciale, faceva pervenire a questa Corte atto di rinuncia al ricorso essendo venuto meno l'interesse, a seguito della revoca della costituzione di parte civile. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deci