Sentenza — n. 17703/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta nell'interesse di Cinti Piredda Maurizio avverso il decreto penale emesso in data 28/08/2023, dep. il 31/08/2023 dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art.185, commi 2 lett.
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Generato dall'IASentenza — n. 17703/2024 — snpen · Corte di Cassazione: il 31/08/2023 dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art.185, commi 2 lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CINTI PIREDDA MAURIZIO nato a ROMA il 19/04/1968 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta nell'interesse di Cinti Piredda Maurizio avverso il decreto penale emesso in data 28/08/2023, dep. il 31/08/2023 dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art.185, commi 2 lett.
b) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Roma il 24 ottobre 2022.
2. Maurizio Cinti Piredda ha proposto ricorso censurando il provvedimento per inosservanza degli artt.461, commi 1 e 4, e 585, comma 3, cod. proc. pen. in quanto il giudice ha ritenuto tardiva l'opposizione con esclusivo riferimento alla data di notificazione del decreto penale all'imputato, ossia al 17 ottobre 2023, laddove il decreto penale era stato notificato al difensore in data 2 novembre 2023; con riguardo a tale data, l'opposizione depositata il 17 novembre 2023 era tempestiva.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
4. Il ricorso, ammissibile ai sensi dell'art.461, comma 6, cod. proc. pen., è fondatamente proposto.
5. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che il decreto penale di condanna del quale si tratta sia stato notificato al difensore dell'imputato in proprio in data 2 novembre 2023. Applicando al caso in esame la regola prevista dall'art.585, comma 3, cod. proc. pen. secondo la quale «Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo», l'opposizione in data 17 novembre 2023 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva in quanto proposta entro il termine di quindici giorni stabilito dall'art.461, comma 1, cod. proc. pen.
6. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, Ufficio del G.I.P., per l'ulteriore corso. Così deciso il giorno 16 aprile 2024 Il Consigliere estens