Sentenza — n. 17691/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn data 6 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme ha emesso, nei confronti di Viktor Bevtsyk, decreto penale con il quale il medesimo è stato condannato alla pena di euro 4.600 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 c.p; Sentenza — n. 17691/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVTSYK VIKTOR (RINUNCIANTE) nato il 04/10/1976 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni del PG, con le quali è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme per ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 6 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme ha emesso, nei confronti di Viktor Bevtsyk, decreto penale con il quale il medesimo è stato condannato alla pena di euro 4.600 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e comma 2 sexies C.d.S. (guida in stato di ebbrezza).
2. Contro il decreto indicato, il difensore di Viktor Bevtsyk ha proposto opposizione in data 1.12.2023, chiedendo che si procedesse al giudizio immediato tftQpi~. Per affermato incolpevole difetto di coordinamento con il difensore, l'imputato, in data 18 dicembre 2023, pagava la somma di euro 3680, ossia la somma base ridotta di un quintojdel decreto penale di condanna. Con provvedimento in data 22 dicembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato non luogo a provvedere relativamente alla opposizione, risultando eseguito il pagamento dell'ammenda comminata cori il decreto penale in oggetto.
3. Contro il provvedimento indicato ha proposto ricorso Viktor Bevtsyk denunziando la violazione degli artt. 460 e ss. cod.proc.pen., perché il GIP avrebbe dovuto comunque disporre il giudizio.
4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per ulteriore corso al Tribunale di Lamezia Terme.
5. Con atto depositato in data 18 marzo 2024, l'imputato, attraverso il suo procuratore speciale Avvocato Antonio Larussa, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
6. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende (non trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7- 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata Così deciso in Roma, il