Italian Court annuls plea deal sentence for omitting mandatory foreigner expulsion safety measure assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed a plea bargain sentence against three Albanian nationals, arguing the lower court failed to assess social danger for a mandatory expulsion measure. The Court of Cassation agreed that judges must evaluate social danger under Article 86 of the Immigration Act even in plea deals. Consequently, the sentence was annulled regarding the expulsion issue and remanded for a new trial with a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86, comma 1, d.P.R. 309/1990; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The court must assess social danger to apply mandatory expulsion safety measures in plea deals, and failure to do so requires annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: IDRIZI ZENEL CUI 05D6SON nato il 19/06/2000 CALA KRISTAIN CUI 05SV59M nato il 07/10/2000 PELLUMBI ILIR CUI 031J43Y nato il 03/06/1987 avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Zenel Idrizi, Kristjain Calja e Ilir Pelumbi, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
2. Il ricorrente dedu mancata applicazione agli imputati della misura di gttD sicurezza dell'espulsione v_ . straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, in violazione dell'art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90, in considerazione del titolo di reato e della obbligatorietà di tale misura, previo accertamento della concreta sussistenza della pericolosità sociale, secondo quanto imposto dalla sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente, si osserva che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 2020, Rv. 279348 - 03); tale evenienza ricorre nel caso di specie, atteso che gli imputati sono destinatari di una sentenza di "patteggiamento" per reati che impongono, in astratto, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90.
3. Va anche ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990.
4. Ne discende che il giudice, anche con la sentenza di patteggiamento (Sez. U, n. 21368/2020 cit.), deve accertare l'esistenza o meno della pericolosità sociale dell'imputato, sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l'art. 203, secondo comma, cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Rv. 273743; Sez. F., n. 35432 del 14/8/2013, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Rv. 248961) e, all'esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato.
5. Nel caso in esame, nulla di ciò si evince dalla motivazione o dal dispositivo della sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo, limitandosi a constatare la corretta qualificazione giuridica dei fatti e gli ingenti quantitativi di volta in volta trattati dai tre cittadini albanesi, ritenendo congrua la pena richiesta. Il profilo inerente alla ravvisabilità o meno dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza non è stato, quindi, in alcun modo vagliato, nonostante ciò sia imposto dalla disposizione di cui all'art. 86 cit.
6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla eventuale applicabilità agli imputati della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'espulsione ex art. 86 D.P.R. 309/1990 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa comp